L’11 novembre 2020 la Regione Molise ha approvato la legge n. 12, denominata “Disposizioni in materia di valorizzazione e utilizzazione commerciale e turistica del trabucco molisano”. Il Consiglio dei ministri del 31 dicembre 2020 ha censurato tale legge, inviandola per l’esame alla Corte costituzionale, ravvisando la violazione del DLgs 42/2004 artt. 1, 2 e 5, e della Costituzione art. 9 e art. 117, comma 2, lettera s). Non entrerò nel merito delle questioni di diritto – chi può farlo meglio della Corte costituzionale – svilupperò invece alcune considerazioni sull’opportunità della legge regionale contestata dal Governo.
«La
Regione persegue la valorizzazione del patrimonio storico-culturale della costa
molisana promuovendo l'utilizzo dei trabucchi nel rispetto della loro naturale
destinazione e della conformità ai valori tradizionali tipici degli stessi
[…]»
(art. 1). «I Comuni, per le finalità
di cui all'articolo 1, devono redigere piani per il recupero, il ripristino, la conservazione e la costruzione dei
trabucchi […]» (art. 2). Con queste premesse, ci si aspetta che la legge
disponga dei requisiti stringenti, addirittura filologici. Ma così non è.
All’art. 3 (Attività prevalente) si
incontrano palesi ambiguità e contraddizioni: «I trabucchi devono conservare la finalità di pesca per diletto e luogo
di incontro.», dove alla finalità di pesca (che storicamente era
economica, non per diletto) si affianca con pari dignità quella di luogo di
incontro, il che permette di giustificare il passo successivo: «È consentita l'utilizzazione dei trabucchi
per tutto l'anno anche per eventi culturali, manifestazioni promozionali dei
prodotti tipici locali, ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande
con uso di prodotto ittico pescato dalla struttura stessa ovvero di prodotti
ittici locali e delle zone limitrofe e comunque del mar Adriatico.».
Tradotto, ci si può tranquillamente installare un ristorante di pesce. Che
pesce? Pescato dalla struttura stessa, ma anche nelle acque locali, limitrofe o
nell’intero mare Adriatico.
Mano a mano che si procede nella lettura
della legge, diventano sempre più esplicite le reali finalità del presunto
trabucco: «Il titolare dell'attività di ristorazione
garantisce il perfetto funzionamento della macchina da pesca del trabucco,
anche al fine di simulare l'antico metodo di pesca.» (art.
4). Per eliminare qualsivoglia dubbio, subito dopo si aggiunge: «Il trabucco può essere dotato di una rete
di arredo, simbolica, fissa e non fruibile per la pesca […]»
(art. 5).
Altra innovazione sta nelle dimensioni
massime del ristorante su palafitte (ormai definiamolo per quello che è). La
superficie per gli avventori può arrivare a 180 metri quadri calpestabili, più un
massimo di altri 60 metri quadri calpestabili per la cucina ed i servizi, «esclusa l'area occupata dalla rete e dalle
passerelle» (art. 5). Altro che trabucco, la cui piattaforma non eccede
in genere i 30 metri quadri; con la legge pro “trabucco molisano” si può
arrivare a 240 metri quadri.
Anche nei criteri costruttivi il
neotrabucco reinventa e tradisce il trabucco tradizionale. Questo è in legno, spesso
integrato da putrelle in ferro a costituire i pilastri principali, tenuto
insieme da chiodi, imbullonature, cavi, legature, cavicchi e cerniere, che
devono dare alla struttura, estremamente complessa, coerenza ed al tempo stesso
elasticità, per assecondare il moto delle onde e, ancora più insidioso, quello
del fondo sabbioso. Il neotrabucco made
in Campobasso si ispira a tutt’altri criteri costruttivi ed ammette anche
il cemento armato, sia pure «solo
per la parte delle fondazioni profonde totalmente al di sotto del fondale come
pali o plinti a bicchiere […]» (art. 5). D’altra parte, se devi
costruire una piattaforma a mare di 240 metri quadri, è scontato che non
possono essere più seguiti i criteri costruttivi dei trabucchi.
A mio parere non c’è nulla di male a realizzare un ristorante su una piattaforma protesa sul mare, purché vengano rispettati gli equilibri paesaggistici; quello che disapprovo è il maldestro tentativo della legge regionale di qualificare questi interventi come recupero e valorizzazione dei trabucchi. La simulazione di trabucco non è reato, ma è un ulteriore colpo inferto alla reale valorizzazione del nostro patrimonio storico e culturale.

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