giovedì 1 agosto 2024

Panfilo fuori rotta

 

“Il Panfilo” è stato il primo stabilimento balneare in muratura di Termoli, su progetto (in parte rimaneggiato) dell’ing. Galileo Sciarretta. La costruzione è iniziata nel 1940, ma a causa degli eventi bellici, si è conclusa nel 1946. Lo stabilimento balneare univa alla gestione dell’arenile un bar- ristorante, che all’occasione diventava sala da ballo. Nel 1992 la gestione dell’immobile è stata affidata alla società Termoli Strike, fallita nei primi anni 2000, che lo ha pesantemente e goffamente rimodellato nell’estetica e profeticamente ridenominato “Fuori rotta”. Nel 2015 la concessione per l’arenile (funzionante) è stata formalmente separata da quella dell’immobile e finalmente nel 2020 il TAR del Molise ha sentenziato la decadenza della concessione relativa all’edificio. Da quel momento il Panfilo alias Fuori rotta poteva essere riassegnato ad un nuovo concessionario.

La Giunta Roberti ci ha pensato su un paio d’anni ed 15/04/2022 (delibera n. 94) ha emanato l’atto di indirizzo che ha dato incarico alle strutture tecniche di indire la gara per la concessione del Panfilo, da adibire a bar-ristorante. La delibera ha suscitato le critiche delle opposizioni –un’interpellanza del M5S ed una mozione del PD, entrambe sottoscritte anche dalla consigliera della Rete della Sinistra – incentrate su due aspetti. In primo luogo l’indicazione di ammettere alla gara solo i soggetti con «una comprovata esperienza nella titolarità e gestione delle attività di analoghe concessioni demaniali marittime». Così facendo, si escludono i ristoratori che esercitano la loro attività semmai da anni, qualora non godano già di un’analoga concessione del demanio marittimo; ne consegue una illogica limitazione del perimetro dei potenziali concorrenti, in contrasto con l’art. 83, comma 2 del Codice dei contratti pubblici vigente all’epoca (DLgs 50/2016). Il criterio restrittivo è stato confermato, anzi rafforzato, nella determina n. 1144 del 27/05/2022 di indizione della gara, che così recita: «l’operatore economico deve esercitare in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande in qualità di titolare di concessione demaniale marittima, strettamente collegata all’esercizio di attività turistico ricreativa nel settore della balneazione al momento della presentazione dell’offerta.» (il grassetto e la sottolineatura sono nella determina, ndr). L’altra criticità segnalata era il basso livello a base d’asta del canone concessorio, fissato in appena 4.691 €/anno, per 20 anni. C’è da dire che il capitolato di gara prevedeva anche l’obbligo per il concessionario di investire almeno 200.000 euro per restaurare l’immobile; elemento questo non citato nella delibera di Giunta. La mozione è stata respinta (delibera del Consiglio comunale n. 31 del 1° giugno 2022) ed all’interpellanza il sindaco ha risposto che il criterio restrittivo per partecipare alla gara era dovuto alla necessità di arginare possibili infiltrazioni mafiose. Per quali misteriose ragioni i ristoratori che godono di concessioni demaniali sarebbero meno infiltrati dalle mafie degli altri?

La gara ha rischiato di andare deserta e solo alle ore 11:12 del 2 agosto 2022, 48 minuti prima della scadenza dei termini, è pervenuta un’offerta da parte dell’ATI (associazione temporanea di imprese) costituita dalla mandataria (cioè capofila) Hitaly srl e dalle mandanti Rooster srl e Mod srl. L’offerta presentata dall’ATI - che ha elevato il canone concessorio a 20.000 €/anno e si è impegnata ad investire 200.000 euro per il restauro della struttura - è stata aggiudicata con la determina dirigenziale n. 2266 del 28/10/2022, benché l’ATI non soddisfacesse al requisito restrittivo contestato dalle opposizioni, dato che nessuna delle società componenti si era mai occupata di ristorazione, men che meno nel settore balneare.

Rooster srl e Mod srl sono di fatto un’unica azienda, di proprietà della famiglia Lombardi, aventi medesima sede e attività, così descritta nel loro sito «noleggio, fornitura ed installazione di materiali audio, video, luci e strutture, di ogni livello e genere, per concerti, rappresentazioni teatrali, sfilate di moda, manifestazioni istituzionali, conventions, allestimenti fieristici e festival.» Hitaly srl, avente come oggetto sociale prevalente il supporto a manifestazioni artistiche e spettacoli (codice ATECO 90.02.09), all’epoca faceva capo a Nicola Cesare, ma dal 30/01/2024 ne è diventato amministratore unico un membro della famiglia Lombardi e la proprietà è attualmente per metà del nuovo amministratore unico e per metà di Rooster srl, dunque sempre della famiglia Lombardi.

In base al Codice dei contratti pubblici vigente all’epoca dell’aggiudicazione, a questa doveva seguire la firma del contratto di norma entro 60 giorni (art. 32, comma 8, primo periodo), dunque entro il 27/12/2022, cosa che tutt’ora non è avvenuta. Sul Panfilo è calato il silenzio fino al 24/07/2024, quando con la determina dirigenziale n. 1969 è sopraggiunto un coup de théâtre, l’amministrazione comunale ha acconsentito alla «Istanza [dell’ATI] per l’autorizzazione alla rimodulazione delle quote dell’ATI aggiudicataria della concessione demaniale marittima “Lido Panfilo” ed al nulla osta al trasferimento del ramo d’azienda», pervenuta in data 28/05/2024. La “rimodulazione” consiste nell’assegnare il 2% a Roodster srl ed altrettanto a Mod srl, mentre il restante 96% passerebbe ad una nuova società mandataria (poi costituita il 06/06/2024) denominata Hitaly Group srl, che acquisirebbe da Hitaly srl il “ramo d’azienda” costituito dalla concessione relativa al Panfilo. A parte la somiglianza “mimetica” delle denominazioni, la nuova mandataria non ha nulla a che vedere con la precedente. Il proprietario ed amministratore unico di Hitaly Group srl è Roberto Padulo, al 90% come persona ed al 10% tramite Dimensione srl, di cui è proprietario ed amministratore unico. Dimensione srl è un fornitore di connettività internet. Nata nel 2007 (allora si chiamava Wired Dimension), la società si è andata via via espandendo ed oggi è presente non solo in Molise, ma anche nelle province di Chieti, Benevento e Foggia.

Tutto regolare? Sì, secondo i servizi Avvocatura e Demanio del Comune di Termoli. Essi argomentano che lo prevede il Codice dei contratti pubblici in vigore all’atto della gara agli artt. 48 e 106, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dal disciplinare di gara e considerato che la sostituzione della mandataria sarebbe frutto di «sopraggiunte esigenze organizzative» dell’ATI. Il ricordato art. 48 (comma 9, secondo periodo) vieta «qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei», salvo le eccezioni indicate ai commi 17 e 18. Il comma 18 non ci interessa, perché riguarda la sostituzione delle mandanti. Il comma 17 riguarda invece la sostituzione della mandataria nei casi di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata e simili, con altra società qualificata ad eseguire quanto previsto dall’appalto. Nel caso di cui si parla non solo non si è verificato nessuno dei casi previsti, ma bisogna anche considerare l’interpretazione giurisprudenziale secondo la quale la sostituzione della mandataria può avvenire solo per “sottrazione”, affidando il ruolo di mandataria ad una delle mandanti già presente nell’ATI (Consiglio di Stato, sentenza 899/2022). Quanto all’art. 106, esso è rubricato “Modifica di contratti durante il periodo di efficacia” e quindi nel nostro caso non è pertinente, poiché dopo l’aggiudicazione non è stato sottoscritto alcun contratto. Ad abundantiam, l’art. 106, comma 1, lettera d), punto 2), invocato dalla determina dirigenziale, contempla la possibilità di sostituire l’aggiudicatario – tra l’altro inteso come singolo e non come ATI – in caso di ristrutturazioni societarie, incluse le scissioni, purché il nuovo operatore soddisfi i requisiti richiesti in sede di gara. Secondo i servizi Avvocatura e Demanio, Hitaly srl avrebbe praticato una ristrutturazione organizzativa con cessione ad Hitaly Group srl del “ramo d’impresa” relativo al Panfilo. Come fa la gestione del Panfilo ad essere un ramo d’impresa di Hitaly srl, se all’aggiudicazione non è seguito alcun contratto? Inoltre, la neocostituita Hitaly Group srl non possiede i famigerati ed esagerati requisiti di capacità tecnica e professionale, indicati all’art. 9 del disciplinare di gara, secondo i quali l’operatore economico «deve esercitare in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande in qualità di titolare di concessione demaniale marittima, strettamente collegata all’esercizio di attività turistico ricreativa nel settore della balneazione».

Non è certo in discussione che Roberto Padulo, amministratore unico e proprietario di Dimensione srl, possa rivelarsi un capace imprenditore non solo nel campo della connettività internet, ma anche nella gestione del Panfilo; la questione è la trasparenza ed il rispetto delle norme procedimentali, che sono a garanzia sia degli operatori economici che concorrono alle gare, sia dell’interesse dell’ente pubblico, dunque dei cittadini. Le giustificazioni giuridiche avanzate dai servizi Avvocatura e Demanio mi sembrano di poco pregio, come ho cercato di dimostrare. La soluzione idonea e trasparente a me pare la revoca dell’aggiudicazione, nata male e gestita peggio, e l’indizione di una nuova gara, con un disciplinare che contempli requisiti sensati.

Nella determina qui criticata si dice che «nel caso di scelta della soluzione alternativa della revoca dell’aggiudicazione definitiva della concessione demaniale marittima “Lido Panfilo” […] la collettività cittadina sarebbe privata per molto tempo della possibilità di usufruire della nuova struttura mentre l’Amministrazione sarebbe chiamata ad affrontare un sicuro contenzioso con la Capogruppo dell’ATI nonché i maggiori ingiustificati costi di riaffidamento in concessione». Non credo che l’amministrazione comunale possa accampare un’obiezione relativa ai tempi, quando essa poteva e doveva indire la gara già nel 2020, cosa che invece è stata fatta nel 2022, perdendo due anni, ed altri due anni li ha persi dopo l’aggiudicazione. L’obiezione che si intende evitare «un sicuro contenzioso» vorrebbe forse dire che il Comune di Termoli deve ritrarsi di fronte a qualunque minaccia di contenzioso, indipendentemente dalla bontà delle sue ragioni? Infine l’obiezione secondo la quale i costi di una nuova gara sarebbero «ingiustificati»: se oggi si pone l’esigenza di indire nuovamente la gara è perché quella di due anni fa è stata male ideata e male gestita anche dopo l’aggiudicazione.

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