lunedì 5 agosto 2024

Il riparto dei contributi della Regione Molise per il trasporto pubblico locale (TPL)


Gli eventi che riferisco sono accaduti nell’arco di 20 mesi, tra il 24 maggio 2022 ed il 24 gennaio 2024; non sono recentissimi, tuttavia mi sembra utile ricordarli, perché rappresentano un “buon” esempio di gestione inappropriata della cosa pubblica.

La Giunta regionale presieduta da Donato Toma, con la legge regionale n. 8 del 24 maggio 2022, all’art. 7, comma 3, ridefinisce il riparto dei contributi regionali relativi al TPL ai Comuni di Campobasso, Termoli, Isernia e Larino, stabilendo che esso debba essere calcolato ogni anno non più sulla base del costo storico, ma «secondo criteri che tengono conto dei chilometri percorsi, del numero degli abitanti, della densità abitativa e dell'utenza.» Segue la determina dirigenziale regionale n. 4 del 3 gennaio 2023, che ripartisce i 4,4 milioni di contributi del 2023 in base alla media semplice dei quattro parametri indicati dalla legge. Per Campobasso, Isernia e Larino il contributo aumenta, mentre per Termoli diminuisce di ben 488.892 euro (vedi tabella).

Riparto dei contributi regionali per il TPL 2022 e 2023 (determina regionale 4/2023)

COMUNE

2022

2023

DIFFERENZA

Campobasso

2.066.942

2.183.338

+ 116.396

Termoli

1.758.637

1.269.745

- 488.892

Isernia

515.460

771.482

+ 256.022

Larino

106.344

175.435

+ 69.091

Totali

4.447.424

4.400.000

- 47.424

Una bella botta per il Comune di Termoli, presieduto dal sindaco Francesco Roberti, che già il 20 gennaio 2023 (delibera di Giunta n. 7) incarica l’avv. Giuseppe Ruta di ricorrere al TAR del Molise, per l’annullamento della determina dirigenziale regionale 4/2023 e «di tutti gli altri atti presupposti, conseguenti e connessi»; chiedendone inoltre la sospensione cautelare, nelle more della sentenza. Il TAR (ordinanza n. 20, pubblicata il 09/03/2023) respinge la richiesta di sospensiva, prefigurando elementi di merito sfavorevoli al ricorso del Comune di Termoli, in quanto «il Comune ricorrente non pare poter vantare alcun affidamento all’ultrattività di un regime normativo ormai abrogato». Il 24 marzo 2023 la Giunta di Termoli (delibera n. 69) decide di impugnare presso il Consiglio di Stato l’ordinanza 20/2023 del TAR del Molise di rigetto della sospensiva. Il massimo tribunale amministrativo, con l’ordinanza n. 1600, pubblicata il 21/04/2023, «accoglie l'istanza cautelare avanzata in primo grado ai soli fini della celere fissazione dell’udienza di merito, ex art. 55 comma 10 c.p.a. da parte del Tar.» In esecuzione dell’Ordinanza del CdS, il TAR Molise fissa l’udienza di merito per il 24 gennaio 2024.

A seguito delle elezioni regionali, il 6 luglio 2023 Roberti è proclamato presidente della Regione Molise e rinuncia alla carica di sindaco di Termoli. Il 16 ottobre 2023 egli presiede una riunione di Giunta regionale che approva all’unanimità la delibera n. 319, secondo la quale l’art. 7, comma 3, della legge regionale 8/2022, «debba essere applicato soltanto per il futuro, non potendo riguardare i contratti in corso» e che la determina regionale 4/2023 debba essere applicata solo ai contratti conclusi a seguito di procedure avviate dopo l’adozione della determina stessa; per i contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale 8/2022 si applicherebbe il riparto preesistente, «fino alla scadenza naturale e senza possibilità di proroga». Per Termoli questo vuol dire conservare il contributo di 1.758.637 /anno fino al 31 agosto 2041. Di conseguenza, il 23 ottobre 2023 è emanata la determina dirigenziale regionale n. 5099, che riconosce ai Comuni interessati per il 2023 gli stessi contributi erogati nel 2022.

Ci si sarebbe aspettato un ricorso al TAR contro la delibera 319/2023 e la determina 5099/2023 da parte dei tre Comuni penalizzati, tra l’altro amministrati da maggioranze contrarie a quella regionale. Invece, Isernia e Larino (centro-sinistra) non muovono foglia e Campobasso (M5S) il 14 dicembre 2023 chiede al TAR addirittura di dichiarare l’improcedibilità del ricorso, essendo cessata la materia del contendere. Il 2 gennaio 2024 il Comune di Termoli presenta al TAR una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Nell’udienza del 24 gennaio 2024 il TAR non può che prendere atto dell’improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente (sentenza n. 21, pubblicata il 29/01/2024).

I tre Comuni penalizzati si sono astenuti dal ricorrere a loro volta al TAR non sussistendo fondati motivi di diritto? Direi proprio di no. La delibera di Giunta regionale 319/2023 ha vanificato una legge regionale per via interpretativa. Orbene, l’interpretazione autentica di una legge può essere data solo dal medesimo organo che l’ha approvata, cioè nel nostro caso dal Consiglio regionale. C’è anche da chiedersi se sia legittimo che Roberti, nella nuova veste di presidente della Regione Molise, abbia partecipato alla riunione di Giunta regionale che ha approvato la delibera 319/2023 con voto unanime, dunque anche di Roberti, accogliendo una pretesa avanzata dalla Giunta comunale di Termoli quando sindaco era lo stesso Roberti. A parte le considerazioni di diritto, i tre Comuni penalizzati avrebbero potuto e dovuto quantomeno denunciare politicamente una condotta amministrativa ad civitatem, il che non è accaduto.

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