Gli eventi
che riferisco sono accaduti nell’arco di 20 mesi, tra il 24 maggio 2022 ed il
24 gennaio 2024; non sono recentissimi, tuttavia mi sembra utile ricordarli,
perché rappresentano un “buon” esempio di gestione inappropriata della cosa
pubblica.
La Giunta
regionale presieduta da Donato Toma, con la legge regionale n. 8 del 24 maggio 2022,
all’art. 7, comma 3, ridefinisce il riparto dei contributi regionali relativi
al TPL ai Comuni di Campobasso, Termoli, Isernia e Larino, stabilendo che esso
debba essere calcolato ogni anno non più sulla base del costo storico, ma «secondo criteri che tengono conto dei
chilometri percorsi, del numero degli abitanti, della densità abitativa e
dell'utenza.» Segue la determina dirigenziale regionale n. 4 del 3 gennaio
2023, che ripartisce i 4,4 milioni di contributi del 2023 in base alla media
semplice dei quattro parametri indicati dalla legge. Per Campobasso, Isernia e
Larino il contributo aumenta, mentre per Termoli diminuisce di ben 488.892 euro
(vedi tabella).
Riparto dei contributi regionali per
il TPL 2022 e 2023 (determina regionale 4/2023)
|
COMUNE |
2022 |
2023 |
DIFFERENZA |
|
Campobasso |
2.066.942 |
2.183.338 |
+
116.396 |
|
Termoli |
1.758.637 |
1.269.745 |
- 488.892 |
|
Isernia |
515.460 |
771.482 |
+
256.022 |
|
Larino |
106.344 |
175.435 |
+
69.091 |
|
Totali |
4.447.424 |
4.400.000 |
- 47.424 |
Una bella botta per il Comune di
Termoli, presieduto dal sindaco Francesco Roberti, che già il 20 gennaio 2023
(delibera di Giunta n. 7) incarica l’avv. Giuseppe Ruta di ricorrere al TAR del
Molise, per l’annullamento della determina dirigenziale regionale 4/2023 e «di tutti gli altri atti presupposti, conseguenti e connessi»; chiedendone inoltre la sospensione
cautelare, nelle more della sentenza. Il TAR (ordinanza n. 20, pubblicata il
09/03/2023) respinge la richiesta di sospensiva, prefigurando elementi di
merito sfavorevoli al ricorso del Comune di Termoli, in quanto «il Comune ricorrente non pare poter vantare alcun affidamento
all’ultrattività di un regime normativo ormai abrogato». Il 24 marzo 2023 la Giunta di
Termoli (delibera n. 69) decide di impugnare presso il Consiglio di Stato
l’ordinanza 20/2023 del TAR del Molise di rigetto della sospensiva. Il massimo
tribunale amministrativo, con l’ordinanza n. 1600, pubblicata il 21/04/2023, «accoglie l'istanza cautelare avanzata in primo grado ai soli fini della
celere fissazione dell’udienza di merito, ex art. 55 comma 10 c.p.a. da parte
del Tar.»
In esecuzione dell’Ordinanza del CdS, il TAR Molise fissa l’udienza di merito
per il 24 gennaio 2024.
A seguito
delle elezioni regionali, il 6 luglio 2023 Roberti è proclamato presidente
della Regione Molise e rinuncia alla carica di sindaco di Termoli. Il 16
ottobre 2023 egli presiede una riunione di Giunta regionale che approva
all’unanimità la delibera n. 319, secondo la quale l’art. 7, comma 3, della
legge regionale 8/2022, «debba essere applicato soltanto per il futuro, non
potendo riguardare i contratti in corso» e che la determina regionale 4/2023 debba
essere applicata solo ai contratti conclusi a seguito di procedure avviate dopo
l’adozione della determina stessa; per i contratti in essere alla data di
entrata in vigore della legge regionale 8/2022 si applicherebbe il riparto preesistente,
«fino alla scadenza naturale e senza
possibilità di proroga». Per Termoli questo vuol dire conservare il
contributo di 1.758.637 €/anno
fino al 31 agosto 2041. Di conseguenza, il 23 ottobre 2023 è emanata la
determina dirigenziale regionale n. 5099, che riconosce ai Comuni interessati
per il 2023 gli stessi contributi erogati nel 2022.
Ci si
sarebbe aspettato un ricorso al TAR contro la delibera 319/2023 e la determina
5099/2023 da parte dei tre Comuni penalizzati, tra l’altro amministrati da
maggioranze contrarie a quella regionale. Invece, Isernia e Larino
(centro-sinistra) non muovono foglia e Campobasso (M5S) il 14 dicembre 2023
chiede al TAR addirittura di dichiarare l’improcedibilità del ricorso, essendo cessata
la materia del contendere. Il 2 gennaio 2024 il Comune di Termoli presenta al
TAR una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Nell’udienza del 24 gennaio 2024 il TAR non può che prendere atto
dell’improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse del
ricorrente (sentenza n. 21, pubblicata il 29/01/2024).
I tre Comuni penalizzati si sono astenuti dal ricorrere a loro volta al TAR non sussistendo fondati motivi di diritto? Direi proprio di no. La delibera di Giunta regionale 319/2023 ha vanificato una legge regionale per via interpretativa. Orbene, l’interpretazione autentica di una legge può essere data solo dal medesimo organo che l’ha approvata, cioè nel nostro caso dal Consiglio regionale. C’è anche da chiedersi se sia legittimo che Roberti, nella nuova veste di presidente della Regione Molise, abbia partecipato alla riunione di Giunta regionale che ha approvato la delibera 319/2023 con voto unanime, dunque anche di Roberti, accogliendo una pretesa avanzata dalla Giunta comunale di Termoli quando sindaco era lo stesso Roberti. A parte le considerazioni di diritto, i tre Comuni penalizzati avrebbero potuto e dovuto quantomeno denunciare politicamente una condotta amministrativa ad civitatem, il che non è accaduto.
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