I
termolesi ricordano la rottura della conduttura sottomarina di scarico del
depuratore del porto, con sbocco a 1.800 metri a largo del Paese Vecchio,
avvenuta il 12/09/2015, in conseguenza della quale venne attivata la conduttura
sottomarina di riserva, che scarica ad appena 250 metri dalla costa.
Impossibile non vedere e non annusare le conseguenze. Senza bisogno di analisi
chimiche, era chiaro che i liquami urbani conferiti al depuratore del porto venivano
scaricati tutti o in gran parte senza alcun trattamento. Si è scoperto che il
mancato o parziale trattamento dei liquami rappresentava una pratica
consolidata da anni, venuta a galla - è il caso di dire – quando è venuto meno
lo scarico al largo. Come è stato accertato da varie relazioni tecniche, il
depuratore del porto era sottodimensionato e malfunzionante. Nella sua
relazione al Tribunale penale di Larino, il consulente tecnico d’ufficio ha segnalato
la mancata manutenzione delle sezioni impiantistiche, prima tra tutte la
sezione di ossidazione, che è risultata priva di un biorullo, mentre gli altri
biorulli non lavoravano a dovere. Eppure nei controlli periodici effettuati
dall’ARPA (Azienda regionale per la protezione ambientale) del Molise, tutto
risultava nei limiti di legge. Tali controlli si limitavano a riscontrare la
carica batterica relativa ad un solo inquinante, l’escherichia coli, pescando
nel cosiddetto pozzetto fiscale, che forniva valori più che rassicuranti,
perché gran parte dei liquami, quando non tutti, finiva direttamente in mare,
attraverso una conduttura di scolmo che salta il depuratore.
A
giugno 2016 la Procura di Larino – a seguito di segnalazione della Guardia
Costiera del febbraio 2016 – ha avviato un procedimento penale per
l’inquinamento da reflui urbani, emerso con la rottura della conduttura di
scarico al largo. La vicenda giudiziaria si è conclusa in Cassazione con la
sentenza n. 39196 del 03/07/2023, pubblicata il 27/09/2023, che ha dichiarato
prescritto il reato, essendo decorsi più di 5 anni da quando (la Cassazione presume
a giugno 2018) sarebbe stata riparata la conduttura di 1.800 metri, ponendo
fine così all’illecito. Nel punto specifico la Cassazione ha torto, perché
ancora il 29/03/2019 il Settore IV del Comune di Termoli verbalizzava la
chiusura positiva della conferenza di servizi decisoria relativa alla
riparazione della conduttura, evidentemente ancora da farsi; tuttavia, la
questione è del tutto trascurabile, in quanto il procedimento penale è stato,
per così dire, disinnescato sul nascere dal giudice dell’udienza preliminare
(GUP), che ha il compito di fissare il perimetro entro cui il giudizio dovrà
svilupparsi. Nel nostro caso, il GUP ha valutato inconsistente l’inquinamento
ambientale (452-bis c.p.); pertanto, si doveva trattare solo di getto
pericoloso di cose (674 c.p.) e di omissione di atti d’ufficio (328 c.p.). Non
è questione da poco, perché l’inquinamento ambientale è punito con la
reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000,
mentre il getto pericoloso di cose prevede l'arresto fino a un mese o l'ammenda
fino a euro 206; quanto all’omissione di atti d’ufficio, il rifiuto indebito di
atti tassativamente urgenti, riguardanti tra gli altri igiene e sanità, è
punito con la reclusione da sei mesi ad un anno, negli altri casi (non urgenti)
con la reclusione fino ad un anno oppure con una multa fino a 1.032 euro.
Inizialmente
gli inquisiti dal Tribunale di Larino erano sette. Per inquinamento e getto
pericoloso di cose il responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di
Termoli dal novembre 2014 al 04/11/2015, il responsabile tecnico locale di Crea
Gestioni e il legale rappresentante di Crea Gestioni. Per omissione di atti
d’ufficio di nuovo il responsabile dell’epoca del Settore Lavori Pubblici ed il
suo successore nell’incarico; il sindaco in carica ed il suo predecessore; la
dirigente dell’ARPA Molise. Con sentenza del 9 novembre 2021, il Tribunale di
Larino ha riconosciuto gli esponenti di Crea Gestioni e il dirigente dei Lavori
Pubblici in carica al momento della rottura colpevoli di getto pericoloso di
cose e li ha condannati al pagamento di un’ammenda di 150 euro ciascuno - che a
seguito della sentenza di Cassazione non dovranno più pagare - l’omissione di
atti d’ufficio è caduta per tutti gli inquisiti.
Leggendo
la sentenza di Cassazione si scopre che il dirigente dei Lavori Pubblici è il
meno criticabile, perché propose, come alleggerimento immediato, di
reindirizzare al depuratore di Pantano Basso (sottoutilizzato) parte dei
liquami destinati a quello del porto, il che poteva farsi in pochi giorni con
una spesa compresa tra 20.000 e 30.000 euro. La responsabilità di questi – dice
la Cassazione - deriverebbe dal fatto che «non
si attivò per superare il rifiuto oppostogli dal gestore e non adottò alcun
provvedimento diretto a realizzare l’intervento che egli stesso aveva
individuato e proposto, con la conseguenza che lo scarico di liquami in mare ha
continuato a protrarsi.»
La vicenda che ho sommariamente raccontato offre spunti per diverse considerazioni. La cosa che a me pare più incredibile riguarda l’insussistenza del reato di inquinamento ambientale, sancita dal GUP. Mi chiedo se questi sarebbe del medesimo avviso se la rottura di una fognatura allagasse il giardino di casa sua. Estremamente superficiale è anche limitarsi a considerare solo l’inquinamento da escherichia coli; nei reflui urbani si trovano enterococchi intestinali, cianobatteri (potenzialmente tossici), azoto e fosforo (responsabili dell’eutrofizzazione delle alghe), tensioattivi, metalli, ed altro. Poco chiaro e per nulla rassicurante è il comportamento di ARPA Molise, che per anni non si è accorta di nulla. Trovo scandaloso che gli esponenti politici dell’amministrazione comunale siano stati accusati solo di omissione di atti d’ufficio (da cui sono stati prosciolti) e non anche del conseguente reato di inquinamento (ancorché negato dal GUP). Infine, perché si perdono tempo e risorse per trattare reati bagatellari come il getto pericoloso di cose, ingolfando addirittura la Cassazione? I giuristi fornirebbero 100 e più spiegazioni, ineccepibili in punto di diritto, ma la conclusione a cui giunge il cittadino comune è che spargere liquami si può.
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