Il 30
ottobre è stata pubblicata la sentenza n. 287 del TAR del Molise, che ha rigettato
quasi del tutto l’istanza contro la revoca della finanza di progetto
riguardante il cimitero, presentata dalla società promotrice Cosvim, la quale chiedeva
un risarcimento non inferiore a 3.286.992,49 euro. La revoca è stata approvata
dalla Giunta comunale una prima volta con la delibera n. 193 del 21 luglio
2022, che è stato necessario ripetere il 20 febbraio 2023 (delibera n. 32),
perché la prima è stata invalidata per vizi procedimentali.
Secondo il
giudice amministrativo, sono motivazioni di revoca pertinenti, congrue e
legittime: 1°) la mancanza del rischio operativo e, in particolare, del rischio
di domanda, accollato al Comune; 2°) l’incremento del 50% delle tariffe per la
concessione dei loculi, omettendo l’iter procedimentale stabilito dall’art. 20
del Regolamento comunale di polizia mortuaria; 3°) l’aumento generalizzato dei
prezzi di realizzazione delle opere, che mette in forse il piano
economico-finanziario; 4°) l’assunzione che il valore della concessione
(fatturato del concessionario, al netto dell’iva) coincida con quello
dell’investimento, mentre il primo è molto più elevato (stimabile in 38,1
milioni contro 14,5).
Quanto alla
responsabilità precontrattuale, il TAR ha sostenuto che l’affidamento del
privato è legittimo, dunque meritevole di tutela, quando questi si sia
comportato con correttezza e secondo buona fede. Non così Cosvim, che era
consapevole dei vizi di legittimità della finanza di progetto, come la mancanza
del rischio di domanda e la fuorviante equiparazione del valore della
concessione a quello dell’investimento. Non sono state riconosciute a Cosvim
neanche le spese per la predisposizione del progetto, previste solo nel caso in
cui il promotore non risulti aggiudicatario della successiva gara.
Cosvim ha
ottenuto solo il rimborso delle spese sostenute dopo l’aggiudicazione della
gara, per produrre la relazione geologica ai fini della variante al piano
regolatore e la relazione per la verifica di assoggettabilità a VAS
(valutazione ambientale strategica). Il TAR non ha potuto quantificare tali
spese per mancanza di idonea documentazione contabile ed ha disposto che Cosvim
produca la documentazione al Comune di Termoli, il quale, ricevutala, avrà 40
giorni per formulare un’offerta economica motivata. Si tratta comunque di spiccioli.
È probabile
che Cosvim ricorra al Consiglio di Stato, ma difficilmente potrà ottenere più
di quanto ha stabilito il TAR del Molise, data l’accuratezza e la dovizia di
argomentazioni della sentenza.
Il felice risultato giudiziario non può occultare la responsabilità della dichiarazione di fattibilità e di pubblico interesse della finanza di progetto della Giunta Sbrocca (delibera n. 306 dell’11 dicembre 2017). La Giunta Roberti, subentrata il 13 giugno 2019, ha fatto proseguire l’iter della finanza di progetto, sorda alle critiche ed alla mozione protocollata il 21 ottobre 2020 dalla consigliera Stumpo della Rete della Sinistra, che proponeva: 1°) la revoca per pubblico interesse della finanza di progetto; 2°) l’indizione della gara di appalto per la realizzazione di almeno 900 loculi nella cinta cimiteriale attuale; 3°) la realizzazione di un secondo cimitero, con impianto di cremazione. La mozione, portata in Consiglio il 26 marzo 2021, è stata bocciata (delibera n. 5) con 19 voti contrari (maggioranza + PD), 5 favorevoli (Stumpo e M5S), un assente. C’è voluto un altro anno e mezzo perché la Giunta Roberti si rendesse conto che Rete della Sinistra e Movimento 5 Stelle avevano ragione. Purtroppo il lavoro nelle commissioni consiliari è spesso inquinato da prevenzioni di parte, che ostacolano un reale ascolto e confronto, che porterebbe vantaggio ai cittadini.
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