martedì 26 gennaio 2021

Tassa sui rifiuti a Termoli: quanto sei cara!

 La TARI, tassa sui rifiuti urbani, rappresenta una delle maggiori entrate fiscali del comune di Termoli. Su 22,7 milioni di tributi comunali accertati (messi a ruolo) di competenza 2019, 6,9 milioni riguardano la TARI (31%). Non si pensi che il comune ci guadagni o ci perda; infatti per legge le tariffe TARI devono coprire i costi del servizio, né di più, né di meno. Nel 2019 il costo totale del servizio RU a Termoli è stato di 6,7 milioni, corrispondente a 401 euro per tonnellata di rifiuti urbani, con una percentuale in peso di raccolta differenziata del 70%. I costi del comune di Termoli, confrontati con quelli dei comuni maggiori delle province di CB e di CH, risultano i più cari in assoluto, sia riferiti alle tonnellate di rifiuti gestite che al numero degli abitanti.

Costo rifiuti urbani 2019 nei comuni maggiori delle province di CB e CH

Comune

Abitanti

Differenziata

€/abitante

€/tonnellata

Termoli

33.410

69,9%

199,83

401,00

Vasto

41.406

71,0%

168,34

381,90

Campobasso

49.028

28,6%

161,17

368,60

Francavilla

26.110

70,3%

172,24

343,80

Ortona

22.787

82,5%

166,67

335,30

Lanciano

34.855

76,5%

137,50

314,60

San Salvo

19.968

66,3%

157,78

266,10

Chieti

50.285

67,5%

132,51

250,10

[Elaborazioni su dati fonte ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale).]

Lasciando fuori dal confronto il comune di Campobasso, che registra una percentuale vergognosa di raccolta differenziata, nel 2019, con una produzione di 16.649 tonnellate di rifiuti, avremmo risparmiato 318-mila euro con un costo a tonnellata pari a quello di Vasto, 952-mila euro con il costo di Francavilla, 1,1 milioni con quello di Ortona, 1,4 milioni con quello di Lanciano e addirittura 2,2 e 2,5 milioni con i costi rispettivamente di San Salvo e di Chieti.

Come mai a Termoli il servizio RU è tanto caro? I dati ARERA non consentono di entrare molto nel dettaglio, specialmente di fronte a voci generiche come “altri costi di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati” e “costi comuni”; tuttavia è possibile individuare nei “costi di remunerazione del capitale”, che nel 2019 hanno pesato per 703-mila euro sui costi totali dei RU, una causa importante, se non la più importante, dell’elevato costo della gestione dei rifiuti urbani a Termoli.

Ai costi dei RU concorrono sia le aziende appaltatrici, sia il comune stesso, che evidenzia elevati “costi di remunerazione del capitale”, costituiti prevalentemente dagli accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), a copertura delle mancate riscossioni TARI. Non si tratta di spiccioli. Nel 2019 è stato riscosso solo il 72% degli accertamenti TARI di competenza. Gli 1,9 milioni di TARI di competenza 2019 che non sono stati riscossi finiscono nei residui attivi, che il comune cercherà di riscuotere negli esercizi successivi, ma con scarse probabilità di successo. All’inizio del 2019 risultavano residui attivi TARI da esercizi precedenti per 10,8 milioni; di questi, nell’anno si sono riscossi solo 586-mila euro (5,5%). A fine 2019, i residui TARI, tra vecchi e nuovi, sono saliti a 12,2 milioni. In base al meccanismo tariffario, le mancate riscossioni si scaricano sulla nuova tariffa annuale, che graverà sui cittadini che invece la TARI la pagano.

Di fronte ad un fenomeno tanto rilevante sembrano preda di un incantesimo sia l’amministrazione Roberti che la precedente amministrazione Sbrocca, sia ICA-Creset, che dal 2017 gestisce l’accertamento e la riscossione dei tributi del comune di Termoli. Per agire, la prima cosa da fare è sempre conoscere. Nel caso specifico, qual è il profilo economico e sociale di coloro che non pagano? Come possono essere raggruppati? Si tratta di imprese? Di che dimensioni e di quali settori? Si tratta di utenze domestiche? Di residenti o di seconde case? I “renitenti” al pagamento sono “cronici” o variano di anno in anno? Se non si acquisiscono almeno queste informazioni, il problema delle mancate riscossioni TARI non potrà essere affrontato e risolto ed a Termoli la TARI continuerà ad essere più cara di quanto dovrebbe e potrebbe essere. Tanto a pagare sono i cittadini!

martedì 19 gennaio 2021

Proteggere dalla pandemia il reddito non le persone

Letizia Brichetto in Moratti, rampolla di razza del capitalismo italiano (i Bichetto nel settore assicurativo, i Moratti in quello energetico) - appena cooptata nella giunta della regione Lombardia, ad affiancare, come vicepresidente, il presidente Fontana ed a sostituire l’assessore al “welfare” Gallera – ne ha detta una mostruosa. Ha rivendicato che l’assegnazione dei vaccini anticovid sia proporzionale al reddito prodotto dalle regioni, non al numero degli abitanti.

Il concetto sottostante è che occorre proteggere dalla pandemia il reddito, non le persone. Sviluppando tale concetto, dovremmo coerentemente concludere che bisognerebbe vaccinare anche le persone secondo la gerarchia dei loro redditi: prima i dirigenti, poi i quadri, a seguire i dipendenti di concetto, quelli esecutivi e, in fono in fondo, i commessi ed i manovali. Come comportarsi con i precari o, peggio, i disoccupati e con quelli che pur essendo in età lavorativa non lavorano e neanche si iscrivono alla disoccupazione, perché del tutto scoraggiati? Seguendo la logica della Brichetto-Moratti, non sarebbe neanche il caso di spendere tempo e soldi per vaccinarli. I pensionati poi, non dovrebbero essere vaccinati nel modo più assoluto, così migliora il bilancio dell’INPS. In campo internazionale, secondo il principio Bichetto-Moratti, non è proprio il caso di preoccuparsi degli africani (un miliardo e duecento milioni di persone) e di tutti i paesi del mondo a basso reddito.

Povera Italia, in mano a questa classe dominante. E poveri quegli italiani che continuano a farsi incantare da questi personaggi e addirittura li votano.

giovedì 14 gennaio 2021

Gli andirivieni delle leggi sui commissari alla sanità ed il caso Molise

 

Il decreto legislativo n. 159, del 1° ottobre 2007, concernente “Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale”, all’art. 4, introduce una norma in base alla quale, qualora i servizi sanitari regionali siano in squilibrio finanziario e si prefiguri il mancato rispetto degli adempimenti previsti dai piani di rientro (comma 1), «il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nomina un commissario ad acta per l'intero periodo di vigenza del singolo Piano di rientro» (comma 2). Ruolo del commissario è l’elaborazione del piano di rientro e il controllo della sua attuazione, salvaguardando i LEA (livelli essenziali di assistenza), con il supporto del Tavolo tecnico e del Comitato LEA. Il focus dell’azione del commissario è il ripristino dell’equilibrio finanziario, i servizi sanitari erogati ai cittadini vengono solo in subordine come LEA; non a caso il commissario è proposto dal Ministro delle finanze, non da quello della salute. Questa impostazione “finanziaristica” non ha subito negli anni alcun cambiamento. Resta alle regioni il potere di nomina e di revoca dei direttori generali, amministrativi e sanitari delle ASL, ex art. 3-bis del decreto-legge 502/1992, fatte salve le recenti eccezioni introdotte con i due “Decreti Calabria” (DL 35/2019 e DL 150/2020), che hanno trasferito al commissario il potere di nomina e di revoca dei vertici del servizio sanitario di quella regione.

Veniamo alla spinosa questione di chi può rivestire il ruolo di commissario ad acta. Un tecnico oppure un politico oppure sia l’uno che l’altro? Il dubbio viene sciolto con una modifica al comma 2 del citato art. 4, entrata in vigore il 01/12/2007, che aggiunge al brano appena citato i seguenti: «, con la facoltà, fra le altre, di proporre alla regione la sostituzione dei direttori generali delle aziende sanitarie locali ovvero delle aziende ospedaliere. La nomina a commissario ad acta è incompatibile con l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta a commissariamento.» Le novità qui sono due: la più importante è l’esclusione dei politici, ossia dei presidenti di regione, dal ruolo di commissari ad acta; l’altra è la facoltà di proporre la sostituzione dei direttori generali delle ASL. Quest’ultima novità appare piuttosto velleitaria: il commissario non può disporre, ma solo proporre, la revoca del direttore generale, la cui eventuale sostituzione spetta alla regione.

Il contrattacco dei presidenti di regione si fa attendere pochi mesi e, con il DL 112/2008 (convertito dalla L 133/2008), dal 22 agosto 2008 viene cancellata la frase che prevede l’incompatibilità dei presidenti di regione con l’incarico di commissari alla sanità. Come nel gioco dell’oca, si torna alla casella di partenza ed il commissario ad acta può nuovamente essere sia un tecnico che un politico.

Ancora una manciata di mesi e, dal 7 dicembre 2008, interviene un’ulteriore modifica legislativa, tuttora in vigore, che toglie al commissario la possibilità di proporre la sostituzione dei direttori generali delle ASL, ma introduce due importanti innovazioni: (1) i subcommissari di nomina governativa; (2) la facoltà per il commissario di sospendere, con provvedimento motivato, i direttori delle ASL (assegnati ad altro incarico a stipendio invariato) e di sostituirli con subcommissari.

Nella disputa su commissario tecnico/politico i presidenti di regione non sono soddisfatti, essi vogliono che tale ruolo sia riservato loro in via esclusiva. Così nella legge 191/2009 (Finanziaria 2010), all’art. 2, commi 79 (Piano non presentato o non approvato) ed 83 (Piano non attuato), si stabilisce che il commissario ad acta per il piano di rientro deve essere il presidente della regione, eccetto e fintanto che questi sia dimissionario od impedito a svolgere il suo ruolo.

Un completo ribaltamento di fronte si ha con la legge 190/2014 (Stabilità 2015), art. 1, comma 569: «La nomina a commissario ad acta […] è incompatibile con l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta a commissariamento. […] La disciplina di cui al presente comma si applica alle nomine effettuate, a qualunque titolo, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.» Del commissario ad acta viene tracciato anche un profilo professionale: «Il commissario deve possedere un curriculum che evidenzi qualificate e comprovate professionalità ed esperienza di gestione sanitaria anche in base ai risultati in precedenza conseguiti.» Al comma 570 si specifica che «Le disposizioni di cui al comma 569 del presente articolo si applicano anche ai commissariamenti disposti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni.» La legge 190/2014 modifica anche i commi (79, 83 e 84) dell’art. 2, della legge 191/2009, in cui il commissario è identificato con il presidente della regione, trasformando in senso generico le relative locuzioni. Al comma 572, infine, dispone di aggiungere all’art. 2 della legge 191/2009 i commi 81-bis ed 81-ter: con l’81-bis torna la facoltà del «commissario ad acta, a qualsiasi titolo nominato,» di proporre motivatamente alla regione la rimozione dei direttori generali, amministrativi e sanitari, qualora non si raggiungano gli obiettivi del piano di rientro; l’81-ter dice che l’81-bis si applica anche ai commissariamenti ex art. 4, comma 2, del DL 159/2007.

Una parziale rivincita dei presidenti di regione arriva con la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione 2017), art. 1, comma 395: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui al comma 569 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applicano alle regioni commissariate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.»; e comma 396: «Il comma 570 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogatoSi torna così al commissario che può essere sia tecnico che politico.

Manco a dirlo, la situazione è nuovamente ribaltata e si rinstaura il commissario tecnico con il decreto-legge 119/2018 (convertito dalla legge 136/2018), art. 25-septies, che abroga l’inapplicabilità dei commi 569 e 570 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai commissariamenti ex DL 159/2007, art. 4, comma 2. È anche riformulato ed “arricchito” il profilo professionale del commissario: «Il commissario ad acta deve possedere qualificate e comprovate professionalità nonché specifica esperienza di gestione sanitaria ovvero aver ricoperto incarichi di amministrazione o direzione di strutture, pubbliche o private, aventi attinenza con quella sanitaria ovvero di particolare complessità, anche sotto il profilo della prevenzione della corruzione e della tutela della legalità

A questo punto entra in scena nientepopodimeno che la regione Molise, che presenta ricorso alla Corte costituzionale contro la nomina a commissario ad acta del SSR, avvenuta il 7 dicembre 2018, del dottor Giustini, medico e generale in pensione della Guardia di finanza, invece del “tradizionale” incarico al presidente della regione (Iorio dal 24/07/2009, affiancato da un cocommissario dal 12/06/2012, e Frattura dal 21/03/2013). La Corte costituzionale, con la sentenza 247/2019, ha accolto il ricorso ed ha dichiarato incostituzionale l’art. 25-septies del DL 119/2018 non per il suo contenuto intrinseco, ma perché tra il decreto-legge e la norma censurata, inserita nella legge di conversione, «non sia intravedibile alcun tipo di nesso che le correli fra loro, né sul versante dell’oggetto della disciplina o della ratio complessiva del provvedimento di urgenza, né sotto l’aspetto dello sviluppo logico o di integrazione, ovvero di coordinamento rispetto alle materie “occupate” dall’atto di decretazione.», violando in tal modo l’art. 77, comma 2, della Costituzione, che vieta l’inserimento di norme eterogenee rispetto all’oggetto o alla finalità del decreto-legge.

E allora? Si torna alla legge 191/2009, con le modifiche apportate dalla legge 190/2014 non abrogate dalla legge 232/2016 (le riformulazioni che designano il commissario ad acta genericamente). Allo stato attuale, il commissario ad acta può nuovamente essere sia un tecnico che un politico. Quanto ai poteri del commissario, restano in vigore i commi 81-bis ed 81-ter della legge 191/2009, che gli consentono di proporre alla regione la decadenza dei direttori generali, amministrativi e sanitari; così come l’art. 4, comma 2, del DL 159/2007, nel testo in vigore dal 7 dicembre 2008, dove è introdotta la figura dei subcommissari e la possibilità per il commissario (con il consenso governativo) di sospendere i direttori generali, amministrativi e sanitari inadempienti, sostituendoli con subcommissari. Un discorso a parte, come si è detto, riguarda la regione Calabria, dove – in forza del DL 35/2019 e del DL 150/2020 – il commissario ad acta ha amplissimi poteri di governo e controllo della sanità.

Dopo 13 anni di commissariamento qual è lo stato del servizio sanitario del Molise? Esso permane deficitario; gli organici hanno subito tagli feroci; gli investimenti in macchinari ed attrezzature sono stati anch’essi pesantemente tagliati; le prestazioni ai cittadini si sono drammaticamente ridotte in quantità e qualità; la regione Molise è prima in campo nazionale sia per l’indice sanitario di fuga, mobilità passiva, che per quello di attrazione, mobilità attiva, quest’ultima indirizzata prevalentemente verso l’istituto Neuromed della famiglia Patriciello. Come e quanto ha inciso nei suoi due anni di attività l’azione del commissario Giustini? Basti dire che il PO (programma operativo) 2019-2021 è ancora di là da venire. In periodo covid, il commissario ha proposto di installare il centro covid regionale presso il Vietri di Larino, i cui locali sono oramai in gran parte vuoti, mentre il presidente della regione vuole che venga ospitato subito nel Cardarelli di Campobasso, in attesa di costruire una “torre covid” in un’area antistante al nosocomio. Nel comunicato del 23/11/2020, il commissario Giustini scrive che la sua relazione al Ministero della salute pro Vietri - condivisa da 118 sindaci su 135 della regione ed approvata dal consiglio regionale - è stata sostituita con un’altra, pro Cardarelli, firmata dalla subcommissaria e dai direttori generale e sanitario dell’ASReM, che è stata approvata dal Ministero. L’unico potere realmente autonomo di cui dispone il commissario Giustini è quello di sottoscrivere gli accordi con le strutture accreditate, che però sforano il budget tranquillamente ed ampiamente.

La collaborazione in materia sanitaria tra il commissario tecnico ed il presidente di regione, di per sé problematica, in Molise è risultata impossibile. L’alternativa è l’estensione al Molise dei decreti Calabria o, quantomeno, la sostituzione con subcommissari dei direttori generale, amministrativo e sanitario dell’ASReM, in modo che questa dipenda gerarchicamente dalla struttura commissariale. Resterebbe sotto il controllo della regione la GSA (Gestione sanitaria accentrata), che tiene i rapporti con gli istituti Neuromed e Gemelli (ex Cattolica).

venerdì 1 gennaio 2021

La simulazione di trabucco non è reato. Ma è opportuna?


L’11 novembre 2020 la Regione Molise ha approvato la legge n. 12, denominata “Disposizioni in materia di valorizzazione e utilizzazione commerciale e turistica del trabucco molisano”. Il Consiglio dei ministri del 31 dicembre 2020 ha censurato tale legge, inviandola per l’esame alla Corte costituzionale, ravvisando la violazione del DLgs 42/2004 artt. 1, 2 e 5, e della Costituzione art. 9 e art. 117, comma 2, lettera s). Non entrerò nel merito delle questioni di diritto – chi può farlo meglio della Corte costituzionale – svilupperò invece alcune considerazioni sull’opportunità della legge regionale contestata dal Governo.

«La Regione persegue la valorizzazione del patrimonio storico-culturale della costa molisana promuovendo l'utilizzo dei trabucchi nel rispetto della loro naturale destinazione e della conformità ai valori tradizionali tipici degli stessi […]» (art. 1). «I Comuni, per le finalità di cui all'articolo 1, devono redigere piani per il recupero, il ripristino, la conservazione e la costruzione dei trabucchi […]» (art. 2). Con queste premesse, ci si aspetta che la legge disponga dei requisiti stringenti, addirittura filologici. Ma così non è.

All’art. 3 (Attività prevalente) si incontrano palesi ambiguità e contraddizioni: «I trabucchi devono conservare la finalità di pesca per diletto e luogo di incontro.», dove alla finalità di pesca (che storicamente era economica, non per diletto) si affianca con pari dignità quella di luogo di incontro, il che permette di giustificare il passo successivo: «È consentita l'utilizzazione dei trabucchi per tutto l'anno anche per eventi culturali, manifestazioni promozionali dei prodotti tipici locali, ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande con uso di prodotto ittico pescato dalla struttura stessa ovvero di prodotti ittici locali e delle zone limitrofe e comunque del mar Adriatico.». Tradotto, ci si può tranquillamente installare un ristorante di pesce. Che pesce? Pescato dalla struttura stessa, ma anche nelle acque locali, limitrofe o nell’intero mare Adriatico.

Mano a mano che si procede nella lettura della legge, diventano sempre più esplicite le reali finalità del presunto trabucco: «Il titolare dell'attività di ristorazione garantisce il perfetto funzionamento della macchina da pesca del trabucco, anche al fine di simulare l'antico metodo di pesca.» (art. 4). Per eliminare qualsivoglia dubbio, subito dopo si aggiunge: «Il trabucco può essere dotato di una rete di arredo, simbolica, fissa e non fruibile per la pesca […]» (art. 5).

Altra innovazione sta nelle dimensioni massime del ristorante su palafitte (ormai definiamolo per quello che è). La superficie per gli avventori può arrivare a 180 metri quadri calpestabili, più un massimo di altri 60 metri quadri calpestabili per la cucina ed i servizi, «esclusa l'area occupata dalla rete e dalle passerelle» (art. 5). Altro che trabucco, la cui piattaforma non eccede in genere i 30 metri quadri; con la legge pro “trabucco molisano” si può arrivare a 240 metri quadri.

Anche nei criteri costruttivi il neotrabucco reinventa e tradisce il trabucco tradizionale. Questo è in legno, spesso integrato da putrelle in ferro a costituire i pilastri principali, tenuto insieme da chiodi, imbullonature, cavi, legature, cavicchi e cerniere, che devono dare alla struttura, estremamente complessa, coerenza ed al tempo stesso elasticità, per assecondare il moto delle onde e, ancora più insidioso, quello del fondo sabbioso. Il neotrabucco made in Campobasso si ispira a tutt’altri criteri costruttivi ed ammette anche il cemento armato, sia pure «solo per la parte delle fondazioni profonde totalmente al di sotto del fondale come pali o plinti a bicchiere […]» (art. 5). D’altra parte, se devi costruire una piattaforma a mare di 240 metri quadri, è scontato che non possono essere più seguiti i criteri costruttivi dei trabucchi.

A mio parere non c’è nulla di male a realizzare un ristorante su una piattaforma protesa sul mare, purché vengano rispettati gli equilibri paesaggistici; quello che disapprovo è il maldestro tentativo della legge regionale di qualificare questi interventi come recupero e valorizzazione dei trabucchi. La simulazione di trabucco non è reato, ma è un ulteriore colpo inferto alla reale valorizzazione del nostro patrimonio storico e culturale.