mercoledì 3 settembre 2025

Zoppica la sentenza del TAR del Molise sul riparto dei fondi per il TPL (trasporto pubblico locale)

 


Il Comune di Campobasso ha presentato un ricorso al TAR del Molise contro la delibera di Giunta regionale (DGR) n. 388 del 5 agosto 2024, che ha ripartito tra i comuni di Campobasso, Termoli, Isernia e Larino non solo il contributo di 11.068.800 euro, assegnato al Molise con il decreto legislativo 121/2021 e successivi decreti attuativi interministeriali 256/2022 e 112/2024, ma anche il contributo da PNRR di 3.977.928 euro, riconosciuto al Comune di Campobasso dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, con il decreto 530/2021, riservato alle città metropolitane, ai capoluoghi di regione ed ai comuni con alto tasso di inquinamento da PM10 e biossido di azoto. Con la delibera 388/2024 la Giunta regionale, oltre ad “appropriarsi” del contributo di quasi 4 milioni ex DM 530/2021, lo ha ripartito in parti uguali (un milione ciascuno) tra i quattro comuni destinatari dei fondi regionali per il TPL e non secondo i criteri stabiliti dalla determina direttoriale regionale (DDR) 4/2023, che prevede le seguenti percentuali di riparto: Campobasso 50%, Termoli 29%, Isernia 18% e Larino 4%. In pratica, a Campobasso sono stati sottratti tre milioni, a vantaggio degli altri tre Comuni.

Il Comune di Campobasso nel suo ricorso ha chiesto anche la sospensiva dell’efficacia della DGR 388/2024. Su tale richiesta il TAR si è espresso con l’ordinanza 141/2024, che ha accolto parzialmente la doglianza relativa alla «arbitrarietà e ingiustizia manifesta» del riparto in quattro quote uguali del finanziamento di 4 milioni ottenuto dal Comune di Campobasso ex DM 530/2021, ma ha lasciato in sospeso il giudizio sulla legittimità della sua assimilazione ai fondi di competenza della Regione. A seguito dell’ordinanza 141/2024, la Regione, con la DGR 546/2024, ha ricalcolato il riparto del finanziamento ex DM 530/2021, applicando anche ad esso le percentuali stabilite nella DDR 4/2023. A seguito del ricalcolo, i fondi “sottratti” al Comune di Campobasso sono scesi a due milioni.

La sentenza del TAR n. 238 del 4 giugno 2025 (pubblicata l’11 agosto) ha accolto il ricorso del Comune di Campobasso solo per la parte che riguarda l’illegittimità del criterio di riparto “egualitario” del finanziamento ex DM 530/2011, come già anticipato nell’ordinanza cautelare 141/2024, ma ha ritenuto legittimo l’accorpamento dei due finanziamenti, quello accordato alla Regione Molise e quello concesso direttamente al Comune di Campobasso.

Secondo i giudici, tale potere deriverebbe alla Giunta regionale dall’art. 43 della legge regionale 11/2014, che consente alla Giunta di rideterminare «le percentuali di ripartizione dei contributi [per il TPL] di cui all'articolo 37», che è rubricato «Criteri di ripartizione del fondo regionale per gli oneri del trasporto pubblico locale urbano». Il richiamo all’art. 43 della LR 11/2014 appare debole, in quanto questo è relativo ai fondi regionali, non a quelli assegnati direttamente ai comuni; inoltre, la tesi in sentenza svia ad altri comuni l’assegnazione di parte dei fondi espressamente destinati a Campobasso dal DM 530/2021.

A mio avviso il Comune di Campobasso ha buoni motivi per ricorrere al Consiglio di Stato. Se dovesse farlo e se il nuovo ricorso venisse accolto per intero, Termoli dovrebbe restituire 1.147.909 euro, Isernia 697.508 euro e Larino 158.511 euro.

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