Il Comune di Campobasso ha presentato
un ricorso al TAR del Molise contro la delibera di Giunta regionale (DGR) n.
388 del 5 agosto 2024, che ha ripartito tra i comuni di Campobasso, Termoli,
Isernia e Larino non solo il contributo
di 11.068.800 euro, assegnato al Molise con il decreto legislativo 121/2021
e successivi decreti attuativi interministeriali 256/2022 e 112/2024, ma anche
il contributo da PNRR di 3.977.928 euro,
riconosciuto al Comune di Campobasso dal Ministero delle Infrastrutture e della
mobilità sostenibile, con il decreto 530/2021, riservato alle città metropolitane,
ai capoluoghi di regione ed ai comuni con alto tasso di inquinamento da PM10 e
biossido di azoto. Con la delibera 388/2024 la Giunta regionale, oltre ad
“appropriarsi” del contributo di quasi 4 milioni ex DM 530/2021, lo ha
ripartito in parti uguali (un milione ciascuno) tra i quattro comuni
destinatari dei fondi regionali per il TPL e non secondo i criteri stabiliti
dalla determina direttoriale regionale (DDR) 4/2023, che prevede le seguenti
percentuali di riparto: Campobasso 50%, Termoli 29%, Isernia 18% e Larino 4%.
In pratica, a Campobasso sono stati sottratti
tre milioni, a vantaggio degli altri tre Comuni.
Il Comune di Campobasso nel suo
ricorso ha chiesto anche la sospensiva dell’efficacia della DGR 388/2024. Su
tale richiesta il TAR si è espresso con l’ordinanza
141/2024, che ha accolto parzialmente la doglianza relativa alla «arbitrarietà e ingiustizia manifesta»
del riparto in quattro quote uguali del finanziamento di 4 milioni ottenuto dal
Comune di Campobasso ex DM 530/2021, ma ha lasciato in sospeso il giudizio
sulla legittimità della sua assimilazione ai fondi di competenza della Regione.
A seguito dell’ordinanza 141/2024, la Regione, con la DGR 546/2024, ha
ricalcolato il riparto del finanziamento ex DM 530/2021, applicando anche ad
esso le percentuali stabilite nella DDR 4/2023. A seguito del ricalcolo, i fondi “sottratti” al Comune di Campobasso
sono scesi a due milioni.
La sentenza del TAR n. 238 del 4 giugno 2025 (pubblicata l’11 agosto) ha
accolto il ricorso del Comune di Campobasso solo per la parte che riguarda
l’illegittimità del criterio di riparto “egualitario” del finanziamento ex DM
530/2011, come già anticipato nell’ordinanza cautelare 141/2024, ma ha ritenuto
legittimo l’accorpamento dei due finanziamenti, quello accordato alla Regione
Molise e quello concesso direttamente al Comune di Campobasso.
Secondo i giudici, tale potere
deriverebbe alla Giunta regionale dall’art. 43 della legge regionale 11/2014,
che consente alla Giunta di rideterminare «le
percentuali di ripartizione dei contributi [per il TPL] di cui all'articolo 37», che è rubricato
«Criteri di ripartizione del fondo
regionale per gli oneri del trasporto pubblico locale urbano». Il richiamo all’art. 43 della LR 11/2014
appare debole, in quanto questo è relativo ai fondi regionali, non a quelli
assegnati direttamente ai comuni; inoltre, la tesi in sentenza svia ad altri
comuni l’assegnazione di parte dei fondi espressamente destinati a Campobasso dal
DM 530/2021.
A mio avviso il Comune di Campobasso ha buoni motivi per ricorrere al Consiglio di Stato. Se dovesse farlo e se il nuovo ricorso venisse accolto per intero, Termoli dovrebbe restituire 1.147.909 euro, Isernia 697.508 euro e Larino 158.511 euro.
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