Inaspettatamente, in un’intervista rilasciata il 13
febbraio a Termolionline, il sindaco di Termoli, avv. Nico Balice, ha dichiarato
che, riguardo alla “rigenerazione urbana”
del Piano di Sant’Antonio e del Pozzo Dolce, l’amministrazione non è ostaggio
di nessun progetto e non intende stravolgere i luoghi; ma che l’intervento
sarà di conservazione e riqualificazione, finalizzato alla realizzazione di
parcheggi e verde pubblico. La dichiarazione del sindaco rinnega la posizione
assunta dalla precedente Giunta Roberti, che fino ad ora sembrava condivisa dal
successore, favorevole alla riproposizione della finanza di progetto
popolarmente detta del “Tunnel”, ma senza il tunnel, mantenendo la demolizione
del Piano di Sant’Antonio (da 21 a 4 metri s.l.m.) e del fabbricato fatiscente
al piede del Pozzo Dolce, sostituiti da un immobile polifunzionale, per metà riservato
a parcheggi pubblici (in concessione al privato per 30 anni) e per l’altra dato
al privato, adibito ad appartamenti, negozi, box auto privati e ad un teatro.
Alleluia! Sbancare
il Piano di Sant’Antonio rappresenterebbe una gravissima mutilazione permanente
di un’area di Termoli di particolare importanza paesaggistica e storica. Si stenta a credere che un tale Grande Scempio sia
stato concepito e promosso dalla Giunta Sbrocca (con tunnel) e poi condiviso
dalla Giunta Roberti (senza tunnel). Aspettiamo di conoscere in dettaglio il
progetto di rigenerazione urbana della Giunta Balice, ma a quanto pare c’è un rinsavimento.
La dichiarazione del sindaco in carica segue –
probabilmente non a caso – il comunicato stampa diffuso il 5 febbraio da De
Francesco Costruzioni e l’intervista rilasciata il 10 febbraio a Termolionline
da Franco De Francesco, amministratore unico dell’impresa. Si ricorda che De
Francesco Costruzioni è l’impresa promotrice ed aggiudicataria della
realizzazione in finanza di progetto del Grande Scempio, congelato ad un passo
dalla firma del contratto dalla sentenza 209/2019 del TAR del Molise di
annullamento degli atti (dalla conferenza di servizi decisoria fino
all’aggiudicazione), poi annullata dalla sentenza 3639/2023 del Consiglio di
Stato, non per ragioni di merito, ma per mancanza della legittimazione ad agire
del Comitato No Tunnel, che aveva proposto il ricorso al TAR del Molise.
Nel comunicato stampa della De Francesco Costruzioni
si annuncia con toni altisonanti che la Corte di Cassazione ha accolto il
ricorso dei fratelli Franco ed Alessandro De Francesco, della signora L.T. (compagna
del primo e titolare di Arta Costruzioni) e di altri imputati, contro le misure
cautelari (obblighi di firma) richieste dalla Procura di Chieti, nell’ambito
del processo riguardante l’ampliamento del cimitero di Francavilla al Mare, per
i reati di corruzione, frode nelle pubbliche forniture, gestione o
realizzazione di discarica non autorizzata e soppressione di cadavere. Di
conseguenza – afferma il comunicato - «i
titolari della De Francesco Costruzioni possono proseguire con piena
determinazione tutte le iniziative imprenditoriali nelle quali sono impegnati
insieme alle loro maestranze, con particolare riguardo alla realizzazione del
c.d. “Tunnel di Termoli”.» Glissando sulla circostanza, nient’affatto
secondaria, che il processo penale
presso la Procura di Chieti è tuttora pendente.
Nell’intervista del 10 febbraio, Franco De Francesco,
dopo avere espresso soddisfazione per il succitato pronunciamento della
Cassazione e ribadito l’intenzione di realizzare il “Tunnel”, ha dichiarato
che, qualora il Comune di Termoli dovesse rinunciare all’opera, chiederà il
risarcimento dei danni. Il sindaco nella sua intervista ha risposto in maniera
secca che «un braccio di ferro legale non
deve indurci a stravolgere Termoli.» Ma che risarcimento potrebbe
pretendere De Francesco Costruzioni? A ben riflettere, poco o addirittura
niente.
Nell’ipotesi più favorevole all’impresa di costruzioni,
potrebbe essere invocata una responsabilità precontrattuale del Comune, ma non
è detto che ciò avvenga, anche perché il promotore del project financing era consapevole che il progetto messo a gara era
diverso da quello ammesso dalla Regione al finanziamento pubblico, il quale non
prevedeva le parti di immobile da dare al privato; inoltre, è stato posto a
base di gara l’ammontare dell’investimento del promotore, non (come dovevasi)
quello, ben più elevato, dei ricavi concessori e da cessione in proprietà al
privato di compendi immobiliari.
Un caso per alcuni versi simile ha riguardato
l’annullamento della finanza di progetto relativa al completamento ed
all’ampliamento del cimitero di Termoli, dove prima il TAR del Molise e poi il
Consiglio di Stato hanno riconosciuto all’impresa promotrice soltanto le spese
extra per una relazione geologica e per la relazione di verifica di
assoggettabilità a VAS (valutazione ambientale strategica) del progetto. Pochi
spiccioli.
Ancora maggiori le somiglianze con un altro
contenzioso giudiziario intentato da Nidaco Costruzioni (Gruppo Patriciello)
contro il Comune di Termoli e la TUA (società del Comune stesso, ora fallita),
che aveva aggiudicato a Nidaco la realizzazione di un parcheggio sotto Piazza
Sant’Antonio (intervento promosso della Giunta Di Giandomenico), senza poi dare
seguito al progetto. Il TAR del Molise ha riconosciuto in capo al Comune una
responsabilità precontrattuale, per avere tenuto un comportamento inerte (né
confermando né smentendo la realizzazione dell’opera) e lo ha condannato a
rifondere all’impresa le spese sostenute per la progettazione e la gara (più
interessi legali e rivalutazioni). Il risarcimento sarebbe ammontato così a
qualche centinaia di migliaia di euro, ben lontano dai milioni inizialmente
pretesi da Nidaco; ma l’impresa non ha ottenuto neanche quelli, perché il
Consiglio di Stato, appellato dal Comune, ha sentenziato che il
silenzio-inadempimento può essere invocato nel caso di atti rivolti a specifici
destinatari, non per gli atti generali, indirizzati ad una pluralità indistinta
di soggetti, come il parcheggio pubblico a rotazione.
Per una valutazione preventiva di eventuali diritti
risarcitori di De Francesco Costruzioni, l’amministrazione comunale può
presentare all’ANAC un’istanza di precontenzioso, dandone contestuale
comunicazione alla controparte tramite PEC, come disciplinato dall’art. 5,
comma 2, del Regolamento in materia di pareri di precontenzioso. Ne otterrebbe un
parere autorevole, benché privo del valore di sentenza. In ogni caso, è meritoria l’affermazione del sindaco
Balice, che «un braccio di ferro legale
non deve indurci a stravolgere Termoli.»
Nessun commento:
Posta un commento