domenica 16 febbraio 2025

Il sindaco Balice rinnega il Grande Scempio di Termoli

 


Inaspettatamente, in un’intervista rilasciata il 13 febbraio a Termolionline, il sindaco di Termoli, avv. Nico Balice, ha dichiarato che, riguardo alla “rigenerazione urbana” del Piano di Sant’Antonio e del Pozzo Dolce, l’amministrazione non è ostaggio di nessun progetto e non intende stravolgere i luoghi; ma che l’intervento sarà di conservazione e riqualificazione, finalizzato alla realizzazione di parcheggi e verde pubblico. La dichiarazione del sindaco rinnega la posizione assunta dalla precedente Giunta Roberti, che fino ad ora sembrava condivisa dal successore, favorevole alla riproposizione della finanza di progetto popolarmente detta del “Tunnel”, ma senza il tunnel, mantenendo la demolizione del Piano di Sant’Antonio (da 21 a 4 metri s.l.m.) e del fabbricato fatiscente al piede del Pozzo Dolce, sostituiti da un immobile polifunzionale, per metà riservato a parcheggi pubblici (in concessione al privato per 30 anni) e per l’altra dato al privato, adibito ad appartamenti, negozi, box auto privati e ad un teatro.

Alleluia! Sbancare il Piano di Sant’Antonio rappresenterebbe una gravissima mutilazione permanente di un’area di Termoli di particolare importanza paesaggistica e storica. Si stenta a credere che un tale Grande Scempio sia stato concepito e promosso dalla Giunta Sbrocca (con tunnel) e poi condiviso dalla Giunta Roberti (senza tunnel). Aspettiamo di conoscere in dettaglio il progetto di rigenerazione urbana della Giunta Balice, ma a quanto pare c’è un rinsavimento.

La dichiarazione del sindaco in carica segue – probabilmente non a caso – il comunicato stampa diffuso il 5 febbraio da De Francesco Costruzioni e l’intervista rilasciata il 10 febbraio a Termolionline da Franco De Francesco, amministratore unico dell’impresa. Si ricorda che De Francesco Costruzioni è l’impresa promotrice ed aggiudicataria della realizzazione in finanza di progetto del Grande Scempio, congelato ad un passo dalla firma del contratto dalla sentenza 209/2019 del TAR del Molise di annullamento degli atti (dalla conferenza di servizi decisoria fino all’aggiudicazione), poi annullata dalla sentenza 3639/2023 del Consiglio di Stato, non per ragioni di merito, ma per mancanza della legittimazione ad agire del Comitato No Tunnel, che aveva proposto il ricorso al TAR del Molise.

Nel comunicato stampa della De Francesco Costruzioni si annuncia con toni altisonanti che la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dei fratelli Franco ed Alessandro De Francesco, della signora L.T. (compagna del primo e titolare di Arta Costruzioni) e di altri imputati, contro le misure cautelari (obblighi di firma) richieste dalla Procura di Chieti, nell’ambito del processo riguardante l’ampliamento del cimitero di Francavilla al Mare, per i reati di corruzione, frode nelle pubbliche forniture, gestione o realizzazione di discarica non autorizzata e soppressione di cadavere. Di conseguenza – afferma il comunicato - «i titolari della De Francesco Costruzioni possono proseguire con piena determinazione tutte le iniziative imprenditoriali nelle quali sono impegnati insieme alle loro maestranze, con particolare riguardo alla realizzazione del c.d. “Tunnel di Termoli”.» Glissando sulla circostanza, nient’affatto secondaria, che il processo penale presso la Procura di Chieti è tuttora pendente.

Nell’intervista del 10 febbraio, Franco De Francesco, dopo avere espresso soddisfazione per il succitato pronunciamento della Cassazione e ribadito l’intenzione di realizzare il “Tunnel”, ha dichiarato che, qualora il Comune di Termoli dovesse rinunciare all’opera, chiederà il risarcimento dei danni. Il sindaco nella sua intervista ha risposto in maniera secca che «un braccio di ferro legale non deve indurci a stravolgere Termoli.» Ma che risarcimento potrebbe pretendere De Francesco Costruzioni? A ben riflettere, poco o addirittura niente.

Nell’ipotesi più favorevole all’impresa di costruzioni, potrebbe essere invocata una responsabilità precontrattuale del Comune, ma non è detto che ciò avvenga, anche perché il promotore del project financing era consapevole che il progetto messo a gara era diverso da quello ammesso dalla Regione al finanziamento pubblico, il quale non prevedeva le parti di immobile da dare al privato; inoltre, è stato posto a base di gara l’ammontare dell’investimento del promotore, non (come dovevasi) quello, ben più elevato, dei ricavi concessori e da cessione in proprietà al privato di compendi immobiliari.

Un caso per alcuni versi simile ha riguardato l’annullamento della finanza di progetto relativa al completamento ed all’ampliamento del cimitero di Termoli, dove prima il TAR del Molise e poi il Consiglio di Stato hanno riconosciuto all’impresa promotrice soltanto le spese extra per una relazione geologica e per la relazione di verifica di assoggettabilità a VAS (valutazione ambientale strategica) del progetto. Pochi spiccioli.

Ancora maggiori le somiglianze con un altro contenzioso giudiziario intentato da Nidaco Costruzioni (Gruppo Patriciello) contro il Comune di Termoli e la TUA (società del Comune stesso, ora fallita), che aveva aggiudicato a Nidaco la realizzazione di un parcheggio sotto Piazza Sant’Antonio (intervento promosso della Giunta Di Giandomenico), senza poi dare seguito al progetto. Il TAR del Molise ha riconosciuto in capo al Comune una responsabilità precontrattuale, per avere tenuto un comportamento inerte (né confermando né smentendo la realizzazione dell’opera) e lo ha condannato a rifondere all’impresa le spese sostenute per la progettazione e la gara (più interessi legali e rivalutazioni). Il risarcimento sarebbe ammontato così a qualche centinaia di migliaia di euro, ben lontano dai milioni inizialmente pretesi da Nidaco; ma l’impresa non ha ottenuto neanche quelli, perché il Consiglio di Stato, appellato dal Comune, ha sentenziato che il silenzio-inadempimento può essere invocato nel caso di atti rivolti a specifici destinatari, non per gli atti generali, indirizzati ad una pluralità indistinta di soggetti, come il parcheggio pubblico a rotazione.

Per una valutazione preventiva di eventuali diritti risarcitori di De Francesco Costruzioni, l’amministrazione comunale può presentare all’ANAC un’istanza di precontenzioso, dandone contestuale comunicazione alla controparte tramite PEC, come disciplinato dall’art. 5, comma 2, del Regolamento in materia di pareri di precontenzioso. Ne otterrebbe un parere autorevole, benché privo del valore di sentenza. In ogni caso, è meritoria l’affermazione del sindaco Balice, che «un braccio di ferro legale non deve indurci a stravolgere Termoli.»


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