sabato 24 agosto 2024

Contributi dello Stato al trasporto pubblico locale e mancati investimenti di GTM

 

Le norme statali

Nel decreto-legge 121/2021, all’art. 4, comma 3-ter, si è previsto di stanziare 96 milioni di euro – 5 da erogare nel 2022 e 7 ogni anno dal 2023 al 2035 - «per l'acquisto di mezzi su gomma (autobus, ndr) ad alimentazione alternativa da adibire ai servizi di trasporto pubblico locale». Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha emanato il relativo decreto attuativo 256/2022, dove si precisa che per “alimentazione alternativa” deve intendersi «a metano, elettrica o ad idrogeno» (art. 1, comma 2). Il decreto dettaglia anche le dotazioni dei nuovi autobus: accessibilità alle persone con mobilità ridotta; conta-passeggeri; sistema di localizzazione satellitare; validazione elettronica dei titoli di viaggio; climatizzazione; telecamere di sorveglianza; chiamata di emergenza; protezione del posto di guida (art. 4, comma 2). Il finanziamento di 96 milioni per l’acquisto di almeno 138 autobus, è stato ripartito tra sette regioni, tra cui il Molise, e le due province autonome di Trento e Bolzano; al Molise sono stati assegnati 11.068.800 euro (576.500 euro per il 2022 e 807.100 euro all’anno dal 2023 al 2035), con l’obbligo di acquistare almeno 16 autobus (decreto, allegati 1 e 2).

Il DM 256/2022 è stato modificato dal DM 112/2024; la modifica principale riguarda l’accelerazione dell’erogazione dei finanziamenti, decisa con la legge di bilancio 2024 (L 213/2023): 5 milioni per il 2022, 22 milioni per il 2023 e 23 milioni l’anno dal 2024 al 2026. Per il Molise la nuova cadenza dei finanziamenti è: 576.500 euro per il 2022, 2.536.600 euro per il 2023 e 2.651.900 euro all’anno dal 2024 al 2026.

Le disposizioni della Regione Molise

Il 5 agosto 2024 la Giunta regionale del Molise, con la delibera n. 388, ha ripartito i suddetti finanziamenti tra Campobasso, Isernia, Larino e Termoli. La delibera asserisce di adottare le percentuali di riparto approvate con la determina dirigenziale regionale 4/2023; ma poi si smentisce, tirando in ballo che il Comune di Campobasso ha già ottenuto dal PNRR un finanziamento di 4 milioni (per l’esattezza 3.977.928 euro) per il rinnovo del parco autobus urbano e che quest’ultimo finanziamento deve essere redistribuito in parti uguali tra i quattro comuni suddetti; cosicché il riparto è stato modificato, togliendo al Comune di Campobasso tre milioni dal nuovo finanziamento ed aggiungendo un milione a ciascuno degli altri tre comuni (tab. 1).

Tab. 1 – Riparto regolare e modificato del nuovo finanziamento statale per il TPL

Gestori - Comuni

regolare

modificato

differenza

SATI - Campobasso

5.492.763

2.509.039

-2.983.724

Aesernia - Isernia

1.940.853

2.935.248

994.395

Lancieri - Larino

441.064

1.435.813

994.749

GTM - Termoli

3.194.120

4.188.699

994.580

Totale

11.068.800

11.068.800

0

Il Comune di Campobasso avrebbe dovuto percepire 9,5 milioni (4 milioni da PNRR e 5,5 milioni dal nuovo finanziamento statale per il TPL) ed invece ne avrà 6,6 (4 milioni da PNRR e 2,5 milioni dal nuovo finanziamento statale per il TPL). L’Amministrazione campobassana non avrà niente da ridire? Accetterà lo “scippo” ingiustificato di 3 milioni o farà ricorso al TAR Molise?

Le ricadute su Termoli ed i mancati investimenti di GTM

Pur avendo perso la gara relativa alla finanza di progetto per il TPL ed altri servizi a Termoli, GTM ha ottenuto il contratto esercitando il diritto di prelazione del promotore della finanza di progetto, impegnandosi ad applicare l’offerta migliorativa del vincitore della gara. Tale offerta prevede l’investimento di 10 milioni (iva esclusa) per diversi interventi, tra i quali 3.235.000 euro (iva esclusa) per rinnovare l’intera flotta, mettendo in esercizio, sino dalla firma della convenzione, 15 autobus diesel Euro 6, due autobus ibridi, 4 scuolabus ed un minibus per il trasporto dei diversamente abili, tutti nuovi di zecca, dotati proprio dei dispositivi indicati nel DM 256/2022. A distanza di tre anni dalla firma del contratto e della convenzione - decorrenti dal 1° settembre 2021 e scadenti il 31 agosto 2041 – GTM non ha rispettato questo impegno, come quasi tutti gli altri, e l’Amministrazione comunale - con animo invero più che bonario - non solo non ha assunto alcun provvedimento, ma è venuta in soccorso di GTM con fondi pubblici. Oltre ai nuovi 4,2 milioni statali, il Comune di Termoli ha appaltato ad aprile la realizzazione di nuove pensiline e paline e l’implementazione di un sistema di controllo satellitare degli autobus (investimento 533.333 euro), e di una rete di ciclabili (investimento 333.333 euro), finanziati con fondi FESR FSE 2014-2020, mentre da contratto dovevano essere finanziati da GTM. La nuova Giunta Balice contratterà con GTM la sostituzione degli interventi finanziati con fondi pubblici con altri interventi di pari valore economico, in modo da tenere fermo l’impegno di GTM di investire 10 milioni? Fino ad ora GTM ha realizzato a sue spese solo una rotatoria davanti al terminal bus, una tensostruttura che ospita una ludoteca e due biglietterie automatiche. Siamo molto, ma molto, lontani dai 10 milioni contrattualizzati.

lunedì 5 agosto 2024

Il riparto dei contributi della Regione Molise per il trasporto pubblico locale (TPL)


Gli eventi che riferisco sono accaduti nell’arco di 20 mesi, tra il 24 maggio 2022 ed il 24 gennaio 2024; non sono recentissimi, tuttavia mi sembra utile ricordarli, perché rappresentano un “buon” esempio di gestione inappropriata della cosa pubblica.

La Giunta regionale presieduta da Donato Toma, con la legge regionale n. 8 del 24 maggio 2022, all’art. 7, comma 3, ridefinisce il riparto dei contributi regionali relativi al TPL ai Comuni di Campobasso, Termoli, Isernia e Larino, stabilendo che esso debba essere calcolato ogni anno non più sulla base del costo storico, ma «secondo criteri che tengono conto dei chilometri percorsi, del numero degli abitanti, della densità abitativa e dell'utenza.» Segue la determina dirigenziale regionale n. 4 del 3 gennaio 2023, che ripartisce i 4,4 milioni di contributi del 2023 in base alla media semplice dei quattro parametri indicati dalla legge. Per Campobasso, Isernia e Larino il contributo aumenta, mentre per Termoli diminuisce di ben 488.892 euro (vedi tabella).

Riparto dei contributi regionali per il TPL 2022 e 2023 (determina regionale 4/2023)

COMUNE

2022

2023

DIFFERENZA

Campobasso

2.066.942

2.183.338

+ 116.396

Termoli

1.758.637

1.269.745

- 488.892

Isernia

515.460

771.482

+ 256.022

Larino

106.344

175.435

+ 69.091

Totali

4.447.424

4.400.000

- 47.424

Una bella botta per il Comune di Termoli, presieduto dal sindaco Francesco Roberti, che già il 20 gennaio 2023 (delibera di Giunta n. 7) incarica l’avv. Giuseppe Ruta di ricorrere al TAR del Molise, per l’annullamento della determina dirigenziale regionale 4/2023 e «di tutti gli altri atti presupposti, conseguenti e connessi»; chiedendone inoltre la sospensione cautelare, nelle more della sentenza. Il TAR (ordinanza n. 20, pubblicata il 09/03/2023) respinge la richiesta di sospensiva, prefigurando elementi di merito sfavorevoli al ricorso del Comune di Termoli, in quanto «il Comune ricorrente non pare poter vantare alcun affidamento all’ultrattività di un regime normativo ormai abrogato». Il 24 marzo 2023 la Giunta di Termoli (delibera n. 69) decide di impugnare presso il Consiglio di Stato l’ordinanza 20/2023 del TAR del Molise di rigetto della sospensiva. Il massimo tribunale amministrativo, con l’ordinanza n. 1600, pubblicata il 21/04/2023, «accoglie l'istanza cautelare avanzata in primo grado ai soli fini della celere fissazione dell’udienza di merito, ex art. 55 comma 10 c.p.a. da parte del Tar.» In esecuzione dell’Ordinanza del CdS, il TAR Molise fissa l’udienza di merito per il 24 gennaio 2024.

A seguito delle elezioni regionali, il 6 luglio 2023 Roberti è proclamato presidente della Regione Molise e rinuncia alla carica di sindaco di Termoli. Il 16 ottobre 2023 egli presiede una riunione di Giunta regionale che approva all’unanimità la delibera n. 319, secondo la quale l’art. 7, comma 3, della legge regionale 8/2022, «debba essere applicato soltanto per il futuro, non potendo riguardare i contratti in corso» e che la determina regionale 4/2023 debba essere applicata solo ai contratti conclusi a seguito di procedure avviate dopo l’adozione della determina stessa; per i contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale 8/2022 si applicherebbe il riparto preesistente, «fino alla scadenza naturale e senza possibilità di proroga». Per Termoli questo vuol dire conservare il contributo di 1.758.637 /anno fino al 31 agosto 2041. Di conseguenza, il 23 ottobre 2023 è emanata la determina dirigenziale regionale n. 5099, che riconosce ai Comuni interessati per il 2023 gli stessi contributi erogati nel 2022.

Ci si sarebbe aspettato un ricorso al TAR contro la delibera 319/2023 e la determina 5099/2023 da parte dei tre Comuni penalizzati, tra l’altro amministrati da maggioranze contrarie a quella regionale. Invece, Isernia e Larino (centro-sinistra) non muovono foglia e Campobasso (M5S) il 14 dicembre 2023 chiede al TAR addirittura di dichiarare l’improcedibilità del ricorso, essendo cessata la materia del contendere. Il 2 gennaio 2024 il Comune di Termoli presenta al TAR una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Nell’udienza del 24 gennaio 2024 il TAR non può che prendere atto dell’improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente (sentenza n. 21, pubblicata il 29/01/2024).

I tre Comuni penalizzati si sono astenuti dal ricorrere a loro volta al TAR non sussistendo fondati motivi di diritto? Direi proprio di no. La delibera di Giunta regionale 319/2023 ha vanificato una legge regionale per via interpretativa. Orbene, l’interpretazione autentica di una legge può essere data solo dal medesimo organo che l’ha approvata, cioè nel nostro caso dal Consiglio regionale. C’è anche da chiedersi se sia legittimo che Roberti, nella nuova veste di presidente della Regione Molise, abbia partecipato alla riunione di Giunta regionale che ha approvato la delibera 319/2023 con voto unanime, dunque anche di Roberti, accogliendo una pretesa avanzata dalla Giunta comunale di Termoli quando sindaco era lo stesso Roberti. A parte le considerazioni di diritto, i tre Comuni penalizzati avrebbero potuto e dovuto quantomeno denunciare politicamente una condotta amministrativa ad civitatem, il che non è accaduto.

giovedì 1 agosto 2024

Panfilo fuori rotta

 

“Il Panfilo” è stato il primo stabilimento balneare in muratura di Termoli, su progetto (in parte rimaneggiato) dell’ing. Galileo Sciarretta. La costruzione è iniziata nel 1940, ma a causa degli eventi bellici, si è conclusa nel 1946. Lo stabilimento balneare univa alla gestione dell’arenile un bar- ristorante, che all’occasione diventava sala da ballo. Nel 1992 la gestione dell’immobile è stata affidata alla società Termoli Strike, fallita nei primi anni 2000, che lo ha pesantemente e goffamente rimodellato nell’estetica e profeticamente ridenominato “Fuori rotta”. Nel 2015 la concessione per l’arenile (funzionante) è stata formalmente separata da quella dell’immobile e finalmente nel 2020 il TAR del Molise ha sentenziato la decadenza della concessione relativa all’edificio. Da quel momento il Panfilo alias Fuori rotta poteva essere riassegnato ad un nuovo concessionario.

La Giunta Roberti ci ha pensato su un paio d’anni ed 15/04/2022 (delibera n. 94) ha emanato l’atto di indirizzo che ha dato incarico alle strutture tecniche di indire la gara per la concessione del Panfilo, da adibire a bar-ristorante. La delibera ha suscitato le critiche delle opposizioni –un’interpellanza del M5S ed una mozione del PD, entrambe sottoscritte anche dalla consigliera della Rete della Sinistra – incentrate su due aspetti. In primo luogo l’indicazione di ammettere alla gara solo i soggetti con «una comprovata esperienza nella titolarità e gestione delle attività di analoghe concessioni demaniali marittime». Così facendo, si escludono i ristoratori che esercitano la loro attività semmai da anni, qualora non godano già di un’analoga concessione del demanio marittimo; ne consegue una illogica limitazione del perimetro dei potenziali concorrenti, in contrasto con l’art. 83, comma 2 del Codice dei contratti pubblici vigente all’epoca (DLgs 50/2016). Il criterio restrittivo è stato confermato, anzi rafforzato, nella determina n. 1144 del 27/05/2022 di indizione della gara, che così recita: «l’operatore economico deve esercitare in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande in qualità di titolare di concessione demaniale marittima, strettamente collegata all’esercizio di attività turistico ricreativa nel settore della balneazione al momento della presentazione dell’offerta.» (il grassetto e la sottolineatura sono nella determina, ndr). L’altra criticità segnalata era il basso livello a base d’asta del canone concessorio, fissato in appena 4.691 €/anno, per 20 anni. C’è da dire che il capitolato di gara prevedeva anche l’obbligo per il concessionario di investire almeno 200.000 euro per restaurare l’immobile; elemento questo non citato nella delibera di Giunta. La mozione è stata respinta (delibera del Consiglio comunale n. 31 del 1° giugno 2022) ed all’interpellanza il sindaco ha risposto che il criterio restrittivo per partecipare alla gara era dovuto alla necessità di arginare possibili infiltrazioni mafiose. Per quali misteriose ragioni i ristoratori che godono di concessioni demaniali sarebbero meno infiltrati dalle mafie degli altri?

La gara ha rischiato di andare deserta e solo alle ore 11:12 del 2 agosto 2022, 48 minuti prima della scadenza dei termini, è pervenuta un’offerta da parte dell’ATI (associazione temporanea di imprese) costituita dalla mandataria (cioè capofila) Hitaly srl e dalle mandanti Rooster srl e Mod srl. L’offerta presentata dall’ATI - che ha elevato il canone concessorio a 20.000 €/anno e si è impegnata ad investire 200.000 euro per il restauro della struttura - è stata aggiudicata con la determina dirigenziale n. 2266 del 28/10/2022, benché l’ATI non soddisfacesse al requisito restrittivo contestato dalle opposizioni, dato che nessuna delle società componenti si era mai occupata di ristorazione, men che meno nel settore balneare.

Rooster srl e Mod srl sono di fatto un’unica azienda, di proprietà della famiglia Lombardi, aventi medesima sede e attività, così descritta nel loro sito «noleggio, fornitura ed installazione di materiali audio, video, luci e strutture, di ogni livello e genere, per concerti, rappresentazioni teatrali, sfilate di moda, manifestazioni istituzionali, conventions, allestimenti fieristici e festival.» Hitaly srl, avente come oggetto sociale prevalente il supporto a manifestazioni artistiche e spettacoli (codice ATECO 90.02.09), all’epoca faceva capo a Nicola Cesare, ma dal 30/01/2024 ne è diventato amministratore unico un membro della famiglia Lombardi e la proprietà è attualmente per metà del nuovo amministratore unico e per metà di Rooster srl, dunque sempre della famiglia Lombardi.

In base al Codice dei contratti pubblici vigente all’epoca dell’aggiudicazione, a questa doveva seguire la firma del contratto di norma entro 60 giorni (art. 32, comma 8, primo periodo), dunque entro il 27/12/2022, cosa che tutt’ora non è avvenuta. Sul Panfilo è calato il silenzio fino al 24/07/2024, quando con la determina dirigenziale n. 1969 è sopraggiunto un coup de théâtre, l’amministrazione comunale ha acconsentito alla «Istanza [dell’ATI] per l’autorizzazione alla rimodulazione delle quote dell’ATI aggiudicataria della concessione demaniale marittima “Lido Panfilo” ed al nulla osta al trasferimento del ramo d’azienda», pervenuta in data 28/05/2024. La “rimodulazione” consiste nell’assegnare il 2% a Roodster srl ed altrettanto a Mod srl, mentre il restante 96% passerebbe ad una nuova società mandataria (poi costituita il 06/06/2024) denominata Hitaly Group srl, che acquisirebbe da Hitaly srl il “ramo d’azienda” costituito dalla concessione relativa al Panfilo. A parte la somiglianza “mimetica” delle denominazioni, la nuova mandataria non ha nulla a che vedere con la precedente. Il proprietario ed amministratore unico di Hitaly Group srl è Roberto Padulo, al 90% come persona ed al 10% tramite Dimensione srl, di cui è proprietario ed amministratore unico. Dimensione srl è un fornitore di connettività internet. Nata nel 2007 (allora si chiamava Wired Dimension), la società si è andata via via espandendo ed oggi è presente non solo in Molise, ma anche nelle province di Chieti, Benevento e Foggia.

Tutto regolare? Sì, secondo i servizi Avvocatura e Demanio del Comune di Termoli. Essi argomentano che lo prevede il Codice dei contratti pubblici in vigore all’atto della gara agli artt. 48 e 106, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dal disciplinare di gara e considerato che la sostituzione della mandataria sarebbe frutto di «sopraggiunte esigenze organizzative» dell’ATI. Il ricordato art. 48 (comma 9, secondo periodo) vieta «qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei», salvo le eccezioni indicate ai commi 17 e 18. Il comma 18 non ci interessa, perché riguarda la sostituzione delle mandanti. Il comma 17 riguarda invece la sostituzione della mandataria nei casi di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata e simili, con altra società qualificata ad eseguire quanto previsto dall’appalto. Nel caso di cui si parla non solo non si è verificato nessuno dei casi previsti, ma bisogna anche considerare l’interpretazione giurisprudenziale secondo la quale la sostituzione della mandataria può avvenire solo per “sottrazione”, affidando il ruolo di mandataria ad una delle mandanti già presente nell’ATI (Consiglio di Stato, sentenza 899/2022). Quanto all’art. 106, esso è rubricato “Modifica di contratti durante il periodo di efficacia” e quindi nel nostro caso non è pertinente, poiché dopo l’aggiudicazione non è stato sottoscritto alcun contratto. Ad abundantiam, l’art. 106, comma 1, lettera d), punto 2), invocato dalla determina dirigenziale, contempla la possibilità di sostituire l’aggiudicatario – tra l’altro inteso come singolo e non come ATI – in caso di ristrutturazioni societarie, incluse le scissioni, purché il nuovo operatore soddisfi i requisiti richiesti in sede di gara. Secondo i servizi Avvocatura e Demanio, Hitaly srl avrebbe praticato una ristrutturazione organizzativa con cessione ad Hitaly Group srl del “ramo d’impresa” relativo al Panfilo. Come fa la gestione del Panfilo ad essere un ramo d’impresa di Hitaly srl, se all’aggiudicazione non è seguito alcun contratto? Inoltre, la neocostituita Hitaly Group srl non possiede i famigerati ed esagerati requisiti di capacità tecnica e professionale, indicati all’art. 9 del disciplinare di gara, secondo i quali l’operatore economico «deve esercitare in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande in qualità di titolare di concessione demaniale marittima, strettamente collegata all’esercizio di attività turistico ricreativa nel settore della balneazione».

Non è certo in discussione che Roberto Padulo, amministratore unico e proprietario di Dimensione srl, possa rivelarsi un capace imprenditore non solo nel campo della connettività internet, ma anche nella gestione del Panfilo; la questione è la trasparenza ed il rispetto delle norme procedimentali, che sono a garanzia sia degli operatori economici che concorrono alle gare, sia dell’interesse dell’ente pubblico, dunque dei cittadini. Le giustificazioni giuridiche avanzate dai servizi Avvocatura e Demanio mi sembrano di poco pregio, come ho cercato di dimostrare. La soluzione idonea e trasparente a me pare la revoca dell’aggiudicazione, nata male e gestita peggio, e l’indizione di una nuova gara, con un disciplinare che contempli requisiti sensati.

Nella determina qui criticata si dice che «nel caso di scelta della soluzione alternativa della revoca dell’aggiudicazione definitiva della concessione demaniale marittima “Lido Panfilo” […] la collettività cittadina sarebbe privata per molto tempo della possibilità di usufruire della nuova struttura mentre l’Amministrazione sarebbe chiamata ad affrontare un sicuro contenzioso con la Capogruppo dell’ATI nonché i maggiori ingiustificati costi di riaffidamento in concessione». Non credo che l’amministrazione comunale possa accampare un’obiezione relativa ai tempi, quando essa poteva e doveva indire la gara già nel 2020, cosa che invece è stata fatta nel 2022, perdendo due anni, ed altri due anni li ha persi dopo l’aggiudicazione. L’obiezione che si intende evitare «un sicuro contenzioso» vorrebbe forse dire che il Comune di Termoli deve ritrarsi di fronte a qualunque minaccia di contenzioso, indipendentemente dalla bontà delle sue ragioni? Infine l’obiezione secondo la quale i costi di una nuova gara sarebbero «ingiustificati»: se oggi si pone l’esigenza di indire nuovamente la gara è perché quella di due anni fa è stata male ideata e male gestita anche dopo l’aggiudicazione.