giovedì 23 novembre 2023

Eolico Offshore Molise perde pezzi, ma non abbastanza

 

Nel silenzio delle fonti ufficiali governative, nazionali e regionali, da informazioni fornite alla stampa da Maverick, si apprende che il progetto denominato “Eolico Offshore Molise” prosegue l’iter amministrativo, ma che per strada ha perso pezzi.

Il “pezzo” che è stato cancellato del tutto è l’impianto per la produzione e lo stoccaggio dell’idrogeno, che si voleva collocare nel nucleo industriale di Termoli. Questa parte del progetto, che è poco definire strampalata, è caduta evidentemente per totale mancanza di misura e di concretezza. Si favoleggiava di un impianto della potenza di 0,8 GW (gigawatt) - contro un obiettivo Italia di 5 GW entro il 2030 - che avrebbe dovuto produrre 48.000 tonnellate di idrogeno all’anno, consumando 570 milioni di litri all’anno di acqua potabile, pari al consumo annuo di 7.100 persone, senza tuttavia avere mercati a cui smerciare tale spropositata produzione.


L’immagine mostra il perimetro della concessione in essere per la coltivazione di idrocarburi (azzurro) e quelli delle concessioni richieste per l’eolico da un’altra società a nord di Punta Penna (verde) e da Maverick, nella 1^ versione (arancione) e nella 2^ (rosso). L’area perimetrata in rosso è ancora eccessiva ed andrebbe almeno dimezzata.

Nella 2^ versione del progetto la potenza installata per singolo aerogeneratore resta di 15 MW; l’intero parco avrebbe dunque la potenza di 1,05 GW. È stato rivisto più realisticamente il fattore di carico (capacity factor), cioè il numero delle ore di lavoro degli aerogeneratori in un anno, riducendolo dal 34,2% al 29,1%. La producibilità annua è stimata in 2.673 GWh (gigawattora), in grado di coprire il fabbisogno elettrico domestico di circa un milione di persone (il comunicato alla stampa parla di 440.000 abitanti, confondendo il numero degli abitanti con quello delle famiglie). Già oggi il Molise produce annualmente intorno a 3.000 GWh (nel 2019 si è arrivati a 3.535 GWh), di cui quasi 1.200 GWh da fonti ecorinnovabili (esclusi biocarburanti) e, tra queste, intorno a 760 GWh dal solo eolico a terra. I consumi elettrici annui in Molise di famiglie ed imprese sono di circa 1.300 GWh; pertanto, con il nuovo apporto dell’eolico a mare l’eccedenza rispetto ai consumi, dai circa 1.700 GWh attuali, salirebbe a quasi 4.400 GWh.

Il Comitato 4 Giugno rivendica sconti sul costo dell’elettricità prodotta offshore, da riconoscere alle imprese, industriali ed agricole, ed «ai cittadini molisani più bisognosi». Questa rivendicazione è discutibile in linea di principio: se ogni regione pretendesse un prezzo ridotto per quanto viene prodotto e consumato all’interno della regione stessa, il mercato nazionale verrebbe sostituito da 21 mercati (19 regioni e due province autonome, con penalizzazione delle realtà più povere. Oltre a ciò, la richiesta di compensazioni economiche in relazione ad impianti per la produzione di elettricità da rinnovabili è espressamente vietata dal DLgs 387/2003, art. 12, comma 6, e dal DM 10/09/2010, Allegato 2, confermati dalle sentenze del TAR Puglia 737/2018 e del Consiglio di Stato 691/2022. Naturalmente le leggi si possono cambiare, ma nel caso di specie è ben difficile che ciò avvenga, per le conseguenze a livello nazionale e per il modesto peso nazionale dei politici molisani; pertanto, si rischia di alimentare aspettative vane.

Vengono sbandierati anche ingenti ritorni occupazionali: 750 nuovi posti di lavoro, tra diretti, indiretti e indotto. A prescindere dalla attendibilità o meno di tale stima, quanti nuovi posti di lavoro riguarderebbero il Molise? Pochissimi, dato che gli impianti (aerogeneratori, pale, torri, sottostrutture galleggianti) verrebbero prodotti in stabilimenti specializzati fuori regione, se non all’estero; il cantiere di assemblamento a terra degli impianti verrebbe fissato nel porto di Vasto, che ha pescaggio maggiore e banchine più ampie di quello di Termoli; le operazioni di trasporto ed ancoraggio degli impianti e la stesa dei cavidotti subacquei richiedono anch’esse attrezzature e personale specializzati. Gli unici lavori che potrebbero essere affidati a ditte e maestranze locali riguardano la posa del cavidotto terrestre, dal punto di approdo alla stazione elettrica della RTN.


Riguardo alla stazione RTN, non sarebbe più quella di Larino – che, come avevamo detto è già quasi satura – ma una nuova stazione elettrica ubicata a Montecilfone. In tal caso, sarebbe opportuno cambiare anche il punto di approdo del cavidotto sottomarino: non più in Contrada Pantano, presso il Biferno, ma in Contrada Petraro, presso il Sinarca; da dove proseguire verso Montecilfone seguendo la SP 113. Sarebbe il percorso più breve e con meno servitù.

Su tutta l’operazione resta da esperire un’accurata VIA (valutazione di impatto ambientale), che tenga conto della fauna marina che ha il suo habitat nella porzione di mare oggetto dell’intervento industriale. Occorre anche individuare metodi di contenimento del forte rumore (92 dB) prodotto dalla stazione di trasformazione della corrente elettrica da continua ad alternata, che andrebbe a interferire con i sistemi di orientamento dei delfini.

Sempre in base a quanto avrebbe comunicato Maverick alla stampa, il parco eolico ridimensionato costerebbe 2,1 miliardi. Un valore un po’ sottostimato, ma corretto come ordine di grandezza. Maverick, che ha un capitale sociale di 2.500 euro, è in grado di investire o comunque di mobilitare risorse finanziarie tanto ingenti? Può aiutarla nel compito la sua controllante Green Bridge, che ha un capitale sociale di 10.000 euro? O il sovventore può essere il proprietario ed amministratore unico di entrambe le società, nonché unico addetto? Domande evidentemente retoriche. Maverick altro non è che una società veicolo, che ha lo scopo di acquisire l’autorizzazione per realizzare il parco eolico a mare, per poi essere venduta ad un investitore industriale che lo realizzerebbe. Transazione legale, ma consentire di acquisire le “carte” ad intermediari che hanno il solo scopo di rivenderle genera due problemi: 1°) allunga la catena del valore ed i costi delle rinnovabili; 2°) agevola l’ingresso nel business di capitali sporchi, sui quali non viene svolto alcun controllo propedeutico al rilascio delle autorizzazioni.

martedì 7 novembre 2023

Legittima la revoca della finanza di progetto riguardante il cimitero di Termoli

 


Il 30 ottobre è stata pubblicata la sentenza n. 287 del TAR del Molise, che ha rigettato quasi del tutto l’istanza contro la revoca della finanza di progetto riguardante il cimitero, presentata dalla società promotrice Cosvim, la quale chiedeva un risarcimento non inferiore a 3.286.992,49 euro. La revoca è stata approvata dalla Giunta comunale una prima volta con la delibera n. 193 del 21 luglio 2022, che è stato necessario ripetere il 20 febbraio 2023 (delibera n. 32), perché la prima è stata invalidata per vizi procedimentali.

Secondo il giudice amministrativo, sono motivazioni di revoca pertinenti, congrue e legittime: 1°) la mancanza del rischio operativo e, in particolare, del rischio di domanda, accollato al Comune; 2°) l’incremento del 50% delle tariffe per la concessione dei loculi, omettendo l’iter procedimentale stabilito dall’art. 20 del Regolamento comunale di polizia mortuaria; 3°) l’aumento generalizzato dei prezzi di realizzazione delle opere, che mette in forse il piano economico-finanziario; 4°) l’assunzione che il valore della concessione (fatturato del concessionario, al netto dell’iva) coincida con quello dell’investimento, mentre il primo è molto più elevato (stimabile in 38,1 milioni contro 14,5).

Quanto alla responsabilità precontrattuale, il TAR ha sostenuto che l’affidamento del privato è legittimo, dunque meritevole di tutela, quando questi si sia comportato con correttezza e secondo buona fede. Non così Cosvim, che era consapevole dei vizi di legittimità della finanza di progetto, come la mancanza del rischio di domanda e la fuorviante equiparazione del valore della concessione a quello dell’investimento. Non sono state riconosciute a Cosvim neanche le spese per la predisposizione del progetto, previste solo nel caso in cui il promotore non risulti aggiudicatario della successiva gara.

Cosvim ha ottenuto solo il rimborso delle spese sostenute dopo l’aggiudicazione della gara, per produrre la relazione geologica ai fini della variante al piano regolatore e la relazione per la verifica di assoggettabilità a VAS (valutazione ambientale strategica). Il TAR non ha potuto quantificare tali spese per mancanza di idonea documentazione contabile ed ha disposto che Cosvim produca la documentazione al Comune di Termoli, il quale, ricevutala, avrà 40 giorni per formulare un’offerta economica motivata. Si tratta comunque di spiccioli. È probabile che Cosvim ricorra al Consiglio di Stato, ma difficilmente potrà ottenere più di quanto ha stabilito il TAR del Molise, data l’accuratezza e la dovizia di argomentazioni della sentenza.

Il felice risultato giudiziario non può occultare la responsabilità della dichiarazione di fattibilità e di pubblico interesse della finanza di progetto della Giunta Sbrocca (delibera n. 306 dell’11 dicembre 2017). La Giunta Roberti, subentrata il 13 giugno 2019, ha fatto proseguire l’iter della finanza di progetto, sorda alle critiche ed alla mozione protocollata il 21 ottobre 2020 dalla consigliera Stumpo della Rete della Sinistra, che proponeva: 1°) la revoca per pubblico interesse della finanza di progetto; 2°) l’indizione della gara di appalto per la realizzazione di almeno 900 loculi nella cinta cimiteriale attuale; 3°) la realizzazione di un secondo cimitero, con impianto di cremazione. La mozione, portata in Consiglio il 26 marzo 2021, è stata bocciata (delibera n. 5) con 19 voti contrari (maggioranza + PD), 5 favorevoli (Stumpo e M5S), un assente. C’è voluto un altro anno e mezzo perché la Giunta Roberti si rendesse conto che Rete della Sinistra e Movimento 5 Stelle avevano ragione. Purtroppo il lavoro nelle commissioni consiliari è spesso inquinato da prevenzioni di parte, che ostacolano un reale ascolto e confronto, che porterebbe vantaggio ai cittadini.

domenica 5 novembre 2023

Spargere liquami si può

 


I termolesi ricordano la rottura della conduttura sottomarina di scarico del depuratore del porto, con sbocco a 1.800 metri a largo del Paese Vecchio, avvenuta il 12/09/2015, in conseguenza della quale venne attivata la conduttura sottomarina di riserva, che scarica ad appena 250 metri dalla costa. Impossibile non vedere e non annusare le conseguenze. Senza bisogno di analisi chimiche, era chiaro che i liquami urbani conferiti al depuratore del porto venivano scaricati tutti o in gran parte senza alcun trattamento. Si è scoperto che il mancato o parziale trattamento dei liquami rappresentava una pratica consolidata da anni, venuta a galla - è il caso di dire – quando è venuto meno lo scarico al largo. Come è stato accertato da varie relazioni tecniche, il depuratore del porto era sottodimensionato e malfunzionante. Nella sua relazione al Tribunale penale di Larino, il consulente tecnico d’ufficio ha segnalato la mancata manutenzione delle sezioni impiantistiche, prima tra tutte la sezione di ossidazione, che è risultata priva di un biorullo, mentre gli altri biorulli non lavoravano a dovere. Eppure nei controlli periodici effettuati dall’ARPA (Azienda regionale per la protezione ambientale) del Molise, tutto risultava nei limiti di legge. Tali controlli si limitavano a riscontrare la carica batterica relativa ad un solo inquinante, l’escherichia coli, pescando nel cosiddetto pozzetto fiscale, che forniva valori più che rassicuranti, perché gran parte dei liquami, quando non tutti, finiva direttamente in mare, attraverso una conduttura di scolmo che salta il depuratore.

A giugno 2016 la Procura di Larino – a seguito di segnalazione della Guardia Costiera del febbraio 2016 – ha avviato un procedimento penale per l’inquinamento da reflui urbani, emerso con la rottura della conduttura di scarico al largo. La vicenda giudiziaria si è conclusa in Cassazione con la sentenza n. 39196 del 03/07/2023, pubblicata il 27/09/2023, che ha dichiarato prescritto il reato, essendo decorsi più di 5 anni da quando (la Cassazione presume a giugno 2018) sarebbe stata riparata la conduttura di 1.800 metri, ponendo fine così all’illecito. Nel punto specifico la Cassazione ha torto, perché ancora il 29/03/2019 il Settore IV del Comune di Termoli verbalizzava la chiusura positiva della conferenza di servizi decisoria relativa alla riparazione della conduttura, evidentemente ancora da farsi; tuttavia, la questione è del tutto trascurabile, in quanto il procedimento penale è stato, per così dire, disinnescato sul nascere dal giudice dell’udienza preliminare (GUP), che ha il compito di fissare il perimetro entro cui il giudizio dovrà svilupparsi. Nel nostro caso, il GUP ha valutato inconsistente l’inquinamento ambientale (452-bis c.p.); pertanto, si doveva trattare solo di getto pericoloso di cose (674 c.p.) e di omissione di atti d’ufficio (328 c.p.). Non è questione da poco, perché l’inquinamento ambientale è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000, mentre il getto pericoloso di cose prevede l'arresto fino a un mese o l'ammenda fino a euro 206; quanto all’omissione di atti d’ufficio, il rifiuto indebito di atti tassativamente urgenti, riguardanti tra gli altri igiene e sanità, è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno, negli altri casi (non urgenti) con la reclusione fino ad un anno oppure con una multa fino a 1.032 euro.

Inizialmente gli inquisiti dal Tribunale di Larino erano sette. Per inquinamento e getto pericoloso di cose il responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di Termoli dal novembre 2014 al 04/11/2015, il responsabile tecnico locale di Crea Gestioni e il legale rappresentante di Crea Gestioni. Per omissione di atti d’ufficio di nuovo il responsabile dell’epoca del Settore Lavori Pubblici ed il suo successore nell’incarico; il sindaco in carica ed il suo predecessore; la dirigente dell’ARPA Molise. Con sentenza del 9 novembre 2021, il Tribunale di Larino ha riconosciuto gli esponenti di Crea Gestioni e il dirigente dei Lavori Pubblici in carica al momento della rottura colpevoli di getto pericoloso di cose e li ha condannati al pagamento di un’ammenda di 150 euro ciascuno - che a seguito della sentenza di Cassazione non dovranno più pagare - l’omissione di atti d’ufficio è caduta per tutti gli inquisiti.

Leggendo la sentenza di Cassazione si scopre che il dirigente dei Lavori Pubblici è il meno criticabile, perché propose, come alleggerimento immediato, di reindirizzare al depuratore di Pantano Basso (sottoutilizzato) parte dei liquami destinati a quello del porto, il che poteva farsi in pochi giorni con una spesa compresa tra 20.000 e 30.000 euro. La responsabilità di questi – dice la Cassazione - deriverebbe dal fatto che «non si attivò per superare il rifiuto oppostogli dal gestore e non adottò alcun provvedimento diretto a realizzare l’intervento che egli stesso aveva individuato e proposto, con la conseguenza che lo scarico di liquami in mare ha continuato a protrarsi

La vicenda che ho sommariamente raccontato offre spunti per diverse considerazioni. La cosa che a me pare più incredibile riguarda l’insussistenza del reato di inquinamento ambientale, sancita dal GUP. Mi chiedo se questi sarebbe del medesimo avviso se la rottura di una fognatura allagasse il giardino di casa sua. Estremamente superficiale è anche limitarsi a considerare solo l’inquinamento da escherichia coli; nei reflui urbani si trovano enterococchi intestinali, cianobatteri (potenzialmente tossici), azoto e fosforo (responsabili dell’eutrofizzazione delle alghe), tensioattivi, metalli, ed altro. Poco chiaro e per nulla rassicurante è il comportamento di ARPA Molise, che per anni non si è accorta di nulla. Trovo scandaloso che gli esponenti politici dell’amministrazione comunale siano stati accusati solo di omissione di atti d’ufficio (da cui sono stati prosciolti) e non anche del conseguente reato di inquinamento (ancorché negato dal GUP). Infine, perché si perdono tempo e risorse per trattare reati bagatellari come il getto pericoloso di cose, ingolfando addirittura la Cassazione? I giuristi fornirebbero 100 e più spiegazioni, ineccepibili in punto di diritto, ma la conclusione a cui giunge il cittadino comune è che spargere liquami si può.