Dal 2018 e fino al 2022 il Comune di Termoli ha
percepito dalla Regione un contributo per il TPL (trasporto pubblico locale) di
146.553 €/mese, corrispondente a 1.758.637 €/anno, riferito ad una percorrenza
di 643.200 km/anno. Tale contributo è stato così definito dalla legge regionale
2/2017, art. 5, che ha aggiunto all’art. 43 della legge regionale 11/2014 il
comma 1-bis, secondo il quale dal 2018 i quattro comuni beneficiari del
contributo - oltre a Termoli, Campobasso, Isernia e Larino - avrebbero
percepito per il TPL «una quota pari al
settanta per cento della spesa effettivamente sostenuta. In nessun caso il
contributo regionale può essere superiore al settanta per cento della spesa
sostenuta dalla Regione nell'esercizio finanziario 2016».
La norma citata è stata radicalmente novellata della
legge regionale n. 8, del 24 maggio 2022, che all’art. 7, comma 3, lettera b) ha
abrogato il comma 1-bis ed alla lettera a) ha sostituito il comma 1, prevedendo
che la ripartizione del fondo per il TPL tra i quattro comuni sarebbe stata
definita annualmente «secondo criteri che
tengono conto dei chilometri percorsi, del numero degli abitanti, della densità
abitativa e dell'utenza.» In applicazione della nuova norma, la determina
dirigenziale regionale n. 4 del 3 gennaio 2023 ha ripartito tra i quattro
comuni beneficiari il contributo, che globalmente per il 2023 ammonta 4.400.000
€/anno, assegnando a Termoli 1.269.745 €/anno, con una riduzione rispetto al precedente
di 488.892 €/anno.
La formula adottata è quella di determinare il peso
percentuale dei quattro comuni sul totale di ciascun criterio e calcolare la
media semplice delle percentuali ottenute. Nel caso di Termoli, i pesi sono
risultati: 30% per la percorrenza chilometrica, 30% per il numero degli
abitanti, 32% per la densità abitativa e 23% per l’utilizzo; la media semplice
delle quattro percentuali è 29%, che è appunto la quota del contributo
regionale complessivo riconosciuta a Termoli per il 2023.
La scelta dei criteri di ripartizione, definita dalla
LR 8/2022, mi sembra discutibile per quanto attiene l’accentuato peso positivo
attribuito al numero degli abitanti e quello negativo riferito all’estensione
territoriale dei comuni. Il numero degli abitanti lo troviamo in due criteri:
una volta da solo ed un’altra come densità degli abitanti, che altro non è se
non il rapporto del numero degli abitanti e l’estensione del territorio
comunale in kmq. Ne consegue che il numero degli abitanti ha un peso maggiore
degli altri criteri, perché è computato sia da solo che al numeratore del
criterio della densità abitativa; viceversa, la dimensione del territorio
comunale è un fattore che riduce il contributo regionale, trovandosi al
denominatore del criterio della densità abitativa. Una maggiore ampiezza del
territorio da servire dovrebbe implicare un contributo regionale superiore, non
inferiore. Questa, che a me pare una incongruenza, favorisce i comuni di
Campobasso e Termoli, caratterizzati sia da un più alto numero di abitanti che da
maggiore densità demografica, a scapito di Isernia e soprattutto di Larino, che
dispone di un territorio che in estensione supera del 60% sia quello di Termoli
che di Campobasso (i due comuni hanno la medesima superficie).
La Giunta comunale di Termoli ha reagito con la
delibera n. 7 del 20 gennaio 2023, con la quale ha dato incarico all’avv.
Giuseppe Ruta di ricorrere al TAR del Molise – contro la Regione Molise e l’ANAC
e nei confronti dei Comuni di Campobasso, Isernia e Larino – per chiedere
l’annullamento della determina dirigenziale regionale 4/2023 e di tutti gli
altri atti presupposti, conseguenti e connessi, chiedendone anche la
sospensione cautelare. Riguardo a quest’ultima il TAR si è pronunciato
respingendola, con un’ordinanza pubblicata il 9 marzo 2023. L’ordinanza, benché
limitata alla richiesta di sospensiva, anticipa elementi di merito che non
lasciano speranza di successo al Comune di Termoli.
Il ricorso del Comune di Termoli invoca l’applicazione
dell’art. 43 della LR 11/2014 nella versione precedente a quanto disposto
dall’art. 7, comma 3, lettere a) e b) della LR 8/2022. Che senso ha, visto che
il comma 1 è stato sostituito e l’1-bis abrogato? Il TAR così si esprime: «essendo così mutati i criteri di
ripartizione dei contributi, il Comune ricorrente non pare poter vantare alcun
affidamento all’ultrattività di un regime normativo ormai abrogato».
Termoli lamenta anche il mancato coinvolgimento nella procedura di
ridefinizione dei contributi, ma la nuova formulazione dell’art. 43 della LR
11/2014 «non contempla alcuna fase
partecipativa dei vari Comuni interessati». Infine, la tesi proposta da
Ruta che oltre alla popolazione residente andrebbero conteggiati anche i
pendolari, al tribunale sembra presa in considerazione dal criterio
dell’utilizzo, dove non c’è distinzione tra residenti e non.
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