domenica 12 marzo 2023

Pesante taglio al contributo regionale per il trasporto pubblico di Termoli

 

Dal 2018 e fino al 2022 il Comune di Termoli ha percepito dalla Regione un contributo per il TPL (trasporto pubblico locale) di 146.553 €/mese, corrispondente a 1.758.637 €/anno, riferito ad una percorrenza di 643.200 km/anno. Tale contributo è stato così definito dalla legge regionale 2/2017, art. 5, che ha aggiunto all’art. 43 della legge regionale 11/2014 il comma 1-bis, secondo il quale dal 2018 i quattro comuni beneficiari del contributo - oltre a Termoli, Campobasso, Isernia e Larino - avrebbero percepito per il TPL «una quota pari al settanta per cento della spesa effettivamente sostenuta. In nessun caso il contributo regionale può essere superiore al settanta per cento della spesa sostenuta dalla Regione nell'esercizio finanziario 2016».

La norma citata è stata radicalmente novellata della legge regionale n. 8, del 24 maggio 2022, che all’art. 7, comma 3, lettera b) ha abrogato il comma 1-bis ed alla lettera a) ha sostituito il comma 1, prevedendo che la ripartizione del fondo per il TPL tra i quattro comuni sarebbe stata definita annualmente «secondo criteri che tengono conto dei chilometri percorsi, del numero degli abitanti, della densità abitativa e dell'utenza.» In applicazione della nuova norma, la determina dirigenziale regionale n. 4 del 3 gennaio 2023 ha ripartito tra i quattro comuni beneficiari il contributo, che globalmente per il 2023 ammonta 4.400.000 €/anno, assegnando a Termoli 1.269.745 €/anno, con una riduzione rispetto al precedente di 488.892 €/anno.

La formula adottata è quella di determinare il peso percentuale dei quattro comuni sul totale di ciascun criterio e calcolare la media semplice delle percentuali ottenute. Nel caso di Termoli, i pesi sono risultati: 30% per la percorrenza chilometrica, 30% per il numero degli abitanti, 32% per la densità abitativa e 23% per l’utilizzo; la media semplice delle quattro percentuali è 29%, che è appunto la quota del contributo regionale complessivo riconosciuta a Termoli per il 2023.

La scelta dei criteri di ripartizione, definita dalla LR 8/2022, mi sembra discutibile per quanto attiene l’accentuato peso positivo attribuito al numero degli abitanti e quello negativo riferito all’estensione territoriale dei comuni. Il numero degli abitanti lo troviamo in due criteri: una volta da solo ed un’altra come densità degli abitanti, che altro non è se non il rapporto del numero degli abitanti e l’estensione del territorio comunale in kmq. Ne consegue che il numero degli abitanti ha un peso maggiore degli altri criteri, perché è computato sia da solo che al numeratore del criterio della densità abitativa; viceversa, la dimensione del territorio comunale è un fattore che riduce il contributo regionale, trovandosi al denominatore del criterio della densità abitativa. Una maggiore ampiezza del territorio da servire dovrebbe implicare un contributo regionale superiore, non inferiore. Questa, che a me pare una incongruenza, favorisce i comuni di Campobasso e Termoli, caratterizzati sia da un più alto numero di abitanti che da maggiore densità demografica, a scapito di Isernia e soprattutto di Larino, che dispone di un territorio che in estensione supera del 60% sia quello di Termoli che di Campobasso (i due comuni hanno la medesima superficie).

La Giunta comunale di Termoli ha reagito con la delibera n. 7 del 20 gennaio 2023, con la quale ha dato incarico all’avv. Giuseppe Ruta di ricorrere al TAR del Molise – contro la Regione Molise e l’ANAC e nei confronti dei Comuni di Campobasso, Isernia e Larino – per chiedere l’annullamento della determina dirigenziale regionale 4/2023 e di tutti gli altri atti presupposti, conseguenti e connessi, chiedendone anche la sospensione cautelare. Riguardo a quest’ultima il TAR si è pronunciato respingendola, con un’ordinanza pubblicata il 9 marzo 2023. L’ordinanza, benché limitata alla richiesta di sospensiva, anticipa elementi di merito che non lasciano speranza di successo al Comune di Termoli.

Il ricorso del Comune di Termoli invoca l’applicazione dell’art. 43 della LR 11/2014 nella versione precedente a quanto disposto dall’art. 7, comma 3, lettere a) e b) della LR 8/2022. Che senso ha, visto che il comma 1 è stato sostituito e l’1-bis abrogato? Il TAR così si esprime: «essendo così mutati i criteri di ripartizione dei contributi, il Comune ricorrente non pare poter vantare alcun affidamento all’ultrattività di un regime normativo ormai abrogato». Termoli lamenta anche il mancato coinvolgimento nella procedura di ridefinizione dei contributi, ma la nuova formulazione dell’art. 43 della LR 11/2014 «non contempla alcuna fase partecipativa dei vari Comuni interessati». Infine, la tesi proposta da Ruta che oltre alla popolazione residente andrebbero conteggiati anche i pendolari, al tribunale sembra presa in considerazione dal criterio dell’utilizzo, dove non c’è distinzione tra residenti e non.

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