sabato 30 luglio 2022

Segretario comunale di Termoli “condiviso” con la Provincia di Campobasso

 

Il 21 luglio il segretario comunale di Termoli ha presentato una proposta di deliberazione consiliare che il presidente del consiglio comunale ha ritenuto talmente urgente, da portarla in votazione già al consiglio del 29 luglio, omettendo l’ordinario esame preventivo (non vincolante) delle commissioni consiliari competenti. Che disporrà mai un provvedimento tanto eccezionale? Il provvedimento prevede la “condivisione” del segretario comunale con quello della Provincia di Campobasso; per essere più esatti, il bisegretario lavorerà per 16 ore a settimana per il Comune e per 20 ore a settimana per la Provincia.

Così argomenta il provvedimento: si ritiene «conveniente per entrambi gli Enti di addivenire alla stipula dell’accordo, in quanto detta determinazione consentirà ad entrambi gli Enti di contenere la spesa relativa alla remunerazione delle prestazioni professionali del Segretario Generale, a fronte di una modesta riduzione delle ore di presenza dello stesso presso le rispettive sedi che, comunque, non va a pregiudicare la funzionalità degli uffici». Il contenimento della spesa è dunque il motivo dichiarato. Ma siamo sicuri che in realtà si risparmierà qualcosa? La nomina a segretario provinciale comporta un aumento retributivo del 25%; inoltre, dato che la sede di lavoro del bisegretario diventa Campobasso, il Comune dovrà corrispondere le spese di viaggio da Campobasso a Termoli e viceversa nei giorni in cui egli si recherà in Comune. Si dice ancora che la riduzione delle ore di presenza presso il Comune è modesta. Meno della metà è una riduzione modesta? Si dice infine che la riduzione oraria «non va a pregiudicare la funzionalità degli uffici». Avrebbe così poco da fare il segretario comunale di Termoli? Il Comune di Termoli non è un “comunicchio”. Esso conta 33.000 abitanti, detiene il 57% del capitale del Cosib (nucleo industriale) ed è capofila: della Centrale unica di committenza (CUC), che include Campomarino e Guglionesi; dell’Area urbana di Termoli (AUT), che include Campomarino, Guglionesi e San Giacomo degli Schiavoni; dell’Ambito territoriale sociale (ATS), che include Acquaviva Collecroce, Campomarino, Castelmauro, Civitacampomarano, Guardialfiera, Guglionesi, Lupara, Mafalda, Montecilfone, Montefalcone nel Sannio, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Palata, Petacciato, Portocannone, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni e Tavenna. Scusate se è poco.

A prescindere dall’improvvida motivazione addotta nel provvedimento, c’è un ulteriore aspetto critico di primaria importanza. A seguito della legge 127/1997 (Bassanini bis), i segretari comunali e provinciali sono diventati di nomina politica; infatti essi sono nominati (eventualmente revocati) dai sindaci e dai presidenti provinciali, pescando da un apposito Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali. La durata del loro incarico coincide con quella dei sindaci e dei presidenti di provincia, che li nominano «non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco e del presidente della provincia, decorsi i quali il segretario è confermato.» Il doppio incarico del segretario, con prevalenza presso la Provincia, implica che il segretario comunale di Termoli non viene più nominato dal sindaco di Termoli, ma dal presidente della Provincia di Campobasso. Attualmente queste due cariche politico-istituzionali sono ricoperte dalla stessa persona, ma si tratta di un caso particolare. Nella sostanza, si certifica una diminuzione di potere del sindaco di Termoli ed un accrescimento di quello del presidente provinciale. Fatto estremamente delicato quand’anche le persone che ricoprono i due ruoli appartengano al medesimo schieramento politico, ma potenzialmente esplosivo quando siano avversari politici. In quest’ultimo caso, pur senza infrangere alcuna norma, il presidente della provincia potrebbe indurre il “suo” segretario ad esercitare un controllo particolarmente minuzioso sugli atti comunali, tale da rallentarne ed intralciarne l’azione amministrativa.

Contro il provvedimento hanno parlato i consiglieri di minoranza Stumpo, Casolino, Vigilante e Di Michele. Non è intervenuto nessun consigliere di maggioranza. Il sindaco, nella sua replica, ha presentato un’argomentazione “a sorpresa”: la motivazione del provvedimento non è il risparmio – dice il sindaco, contraddicendo il provvedimento - ma l’opportunità di assegnare al segretario comunale esclusivamente il ruolo di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; perché, conservando il ruolo di capo della macchina amministrativa e tecnica del Comune, cadrebbe in conflitto di interesse, dovendo vigilare sui suoi stessi atti.

L’art. 1, comma 7, della legge 190/2012, come modificato dall’art. 41, comma 1, lett. f), del DLgs 97/2016, dispone che: «L'organo di indirizzo [la giunta, ndr] individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza […]. Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione.» La legge ha una visione opposta rispetto a quella dell’attuale sindaco, tuttavia, consente di assegnare la prevenzione della corruzione e la trasparenza non al segretario comunale, ma ad un dirigente, preferibilmente di ruolo, motivando la scelta. Invece l’attuale sindaco propone di spogliare il segretario comunale di quasi tutti i suoi compiti, che sono notevoli e delicati: «Il segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.» (TUEL, art. 97, co. 2); «Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 108 il sindaco e il presidente della provincia abbiano nominato il direttore generale. […]» (TUEL, art. 97, co. 4).

Il consiglio comunale ha approvato il provvedimento con i voti favorevoli della maggioranza. Ora, se l’attuale sindaco sarà coerente con quanto ha affermato in consiglio comunale e ridurrà i compiti del segretario soltanto alla prevenzione della corruzione ed alla trasparenza, in tal caso, chi ne assumerà le funzioni? Chi sarà il garante della correttezza dell’attività amministrativa? Chi fornirà assistenza giuridico-amministrativa all’Ente? Chi sarà responsabile del personale? Visto che la macchina amministrativa e tecnica non può essere acefala, dobbiamo probabilmente aspettarci a breve l’assunzione di un direttore generale (consentita dalla legge), che ricopra le funzioni sottratte al segretario comunale. Alla faccia del risparmio.

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