Un anno fa, esattamente l’11 novembre 2020,
il Consiglio regionale ha approvato la legge n. 12, intitolata “Disposizioni in
materia di valorizzazione e utilizzazione commerciale e turistica del trabucco molisano”,
che però ha fatto pochissima strada, in quanto è stata impugnata il 30 dicembre
2020 dal Governo (Conte 2), su iniziativa dell’allora Ministro degli affari
regionali Francesco Boccia, per violazione degli artt. 1, 2 e 5 del Codice dei
beni e delle attività culturali e degli artt. 9 e 117, comma 2, lettera s)
della Costituzione. Di conseguenza, la legittimità della legge regionale
12/2020 è stata rimessa al giudizio della Corte costituzionale. Scopo di questo
articolo non è analizzare le questioni di diritto, sulle quali mi limito a dire
che si incardinano su due rilievi: 1°) la mancata tutela del trabucco come bene
culturale; 2°) l’incompetenza della regione a legiferare in materia di «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei
beni culturali» (Cost., art. 117, comma 2, lettera s). Intendo invece
esaminare le conseguenze pratiche delle disposizioni della LR 12/2020, ora
sospesa, e della recente proposta di variazioni «i
cui contenuti sono finalizzati al superamento dei rilievi enunciati dal Governo»
(verbale III Commissione n. 79 del 7 ottobre 2021), presentata dalla consigliera
regionale Aida Romagnuolo.
Nonostante le affermazioni di principio
enunciate all’art. 1, comma 1, della LR 12/2020, le finalità d’uso e la
conformazione edilizia previste ai successivi artt. 3, 4 e 5 non hanno nulla a
che vedere con i trabucchi, si può parlare piuttosto di ristobucchi alla
molisana. Riguardo all’uso, la legge è prodiga di contorsioni logico-lessicali.
Il 1° comma dell’art. 3 recita: «I
trabucchi devono conservare la finalità di pesca per diletto e luogo di
incontro.» È falso che i trabucchi avessero come finalità la pesca per
diletto; al contrario, essi erano degli impianti per la pesca professionale. E
non erano neanche “luogo di incontro”, nel senso di esercizi pubblici come bar,
ristoranti, trattorie, cantine. Invece i ristobucchi alla molisana possono
essere usati «per tutto l'anno
anche per eventi culturali, manifestazioni promozionali dei prodotti tipici
locali, ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande con uso di
prodotto ittico pescato dalla struttura stessa ovvero di prodotti ittici locali
e delle zone limitrofe e comunque del mar Adriatico.» (art. 3, comma 2) Non solo si
tratta in realtà di ristoranti, ma viene a cadere anche la finalità della pesca, in quanto si possono
servire prodotti pescati da chiunque ed ovunque, purché in Adriatico (valla a
dimostrare la provenienza!). Per togliere ogni dubbio in merito si dice: «[…]
Il trabucco può essere dotato di una rete di
arredo, simbolica, fissa e non fruibile per la pesca […]»
(art. 5, comma 1, lettera c). Visto che non è contemplato alcun divieto, si
presume che il ristobucco possa servire anche prodotti non ittici.
Riguardo alle caratteristiche costruttive, l’art.
5, comma 1, lettera e) precisa che i materiali devono essere legno massello e
metallo, con facoltà di usare il cemento armato per le fondazioni, purché non
sporga dal fondo. Sempre l’art. 5 ci spiega che la sala del ristorante può
avere una superficie fino a 180 mq calpestabili; cucina, deposito e servizi
igienici non devono superare 60 mq calpestabili; la passerella di accesso deve
avere una larghezza compresa tra 2 m e 2,30 m, così come le passerelle che
possono bordare la struttura. Il ristobucco di 240-250 mq, formato da strutture
rigide e pesanti, non ha niente a che vedere con il trabucco di 25-30 mq, che
ha strutture elastiche e leggere, per resistere al mare assecondandolo.
Cosa mai propone di sostanziale Aida Romagnuolo, per superare i rilievi sollevati dal Conte 2 ed evitare la bocciatura della Corte costituzionale? Alcuni interventi agli artt. 1 e 2, volti a disinnescare l’obiezione di “invasione” delle prerogative del Governo nazionale. Nessuna modifica agli artt. 3, che definisce e istituisce il ristobucco, e 4. All’art. 5 le uniche modifiche riguardano la riduzione della superficie calpestabile della sala ristorante da 180 mq a 120 mq e quella dei servizi accessori da 60 mq a 50 mq. Non ci si crede! La riduzione di 70 mq della superficie calpestabile complessiva del ristobucco non ne cambia affatto la sostanza. Come può pensare l’attuale maggioranza regionale di “farla franca” approvando le non modifiche presentate dalla Romagnuolo? Forse contano sul fatto che l’attuale Ministro degli affari regionali è Mariastella Gelmini e che il Presidente del CdM è Mario Draghi? Perché infine tanta determinazione nel volere salvare la legge istitutiva dei ristobucchi alla molisana?

