La legge di bilancio 2024 (legge 213/2023), ai commi da 101 a
111 dell’art. 1, ha introdotto l’obbligo di assicurazione contro i rischi
catastrofali naturali per gli iscritti al registro imprese, a partire dal
31/12/2024. Tali norme risultano del tutto carenti ed inadeguate e si spera che
possano essere integrate e rese praticabili dal decreto attuativo, che si
attende venga emesso dal Ministro delle finanze, di concerto con quello denominato
“delle imprese e del made in Italy”.
Prima di entrare nel merito del provvedimento legislativo,
ritengo necessario rimarcare che la gestione dei rischi catastrofali naturali
non può e non deve essere trattata esclusivamente né prevalentemente dal lato
assicurativo. Questo arriva per ultimo. Per primi vengono gli interventi di
eliminazione e di mitigazione del rischio; pertanto, la previsione di coperture
assicurative non può surrogare: a) un piano pluriennale di interventi sui
rischi idrogeologici; b) una legge che imponga vincoli seri nella definizione
dei piani regolatori generali e di quelli paesaggistici, tenuto conto degli
aspetti geologici, pedologici ed idraulici; c) un piano pluriennale di
miglioramento antisismico dei fabbricati, quantomeno nelle zone a pericolosità
alta e media (zone sismiche 1 e 2). Veniamo alla legge 213/2023.
I rischi catastrofali
naturali da assicurare
La legge 213/2023 indica come rischi catastrofali naturali «i sismi, le alluvioni, le frane, le
inondazioni e le esondazioni» (art. 1, comma 101). Tale elenco va integrato
e le singole voci vanno chiaramente definite. L’“Indagine sulle polizze a
copertura dei rischi catastrofali” (giugno 2024), curata dall’IVASS (Istituto
per la vigilanza sulle assicurazioni), riferisce che «le coperture sono molto variegate: la composizione delle garanzie
catastrofali risulta eterogenea sia nel ventaglio di offerta delle coperture
che nel contenuto delle stesse» (pag. 7). L’indagine IVASS rileva altresì
che nessuna delle polizze esaminate cita l’esondazione, la frana è inclusa solo
da 3 polizze sulle 46 esaminate e non si parla di smottamento e cedimento del
terreno, la bomba d’acqua è associata all’allagamento solo in pochi casi.
L’indagine IVASS non ne fa cenno, ma andrebbero contemplati anche il maremoto e
le eruzioni vulcaniche. È del tutto evidente che l’emanando decreto
interministeriale debba definire l’ambito dei rischi catastrofali meglio di
quanto fa la legge 213/2023 e che tale ambito debba essere adottato in modo
identico da tutte le imprese di assicurazione operanti nei rischi catastrofali
naturali.
Chi e cosa deve
assicurarsi contro i rischi catastrofali naturali
Come si è detto, devono assicurarsi i soggetti iscritti al
registro imprese. La legge 213/2023 dice che i beni da assicurare sono quelli
indicati all’attivo dello stato patrimoniale, voce B-II, numeri 1), 2) e 3);
cioè: 1) terreni e fabbricati; 2) impianti e macchinario; 3) attrezzature
industriali e commerciali. Appare tuttavia necessario escludere i terreni, in
quanto non soggetti ai rischi catastrofali naturali. Sono inassicurabili gli
immobili abusivi (comma 106). L’obbligo non è previsto per il magazzino
(materie prime, semilavorati e prodotti finiti), che potrebbe essere assicurato
facoltativamente.
Sono inspiegabilmente esentate dalle coperture catastrofali le
aziende agricole (comma 111). Queste, in forza della legge di bilancio 2022
(legge 234/2021) sono già obbligate ad aderire ad un «Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali
meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e
siccità» (art. 1, comma 515) - cofinanziato dallo Stato con 50 milioni e
gestito da ISMEA - fondo che però copre le colture, non gli immobili, gli
impianti, i macchinari e le attrezzature.
Sanzioni per le imprese
inadempienti ed obbligo di contrarre degli assicuratori
Riguardo alle sanzioni per le imprese che non rispettano
l’obbligo assicurativo, il comma 102 dice che dell’inadempimento «si deve tener conto nell'assegnazione di
contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su
risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di
eventi calamitosi e catastrofali.» Così formulate, le sanzioni sono fumose
ed ampiamente inefficaci e c’è da attendere un’ampia evasione dell’obbligo,
specialmente da parte delle microimprese (quelle con meno di 10 addetti e
fatturato entro 2 milioni), che numericamente rappresentano il 94% delle unità
locali. Secondo quanto riferisce l’ANIA (Associazione nazionale delle imprese
di assicurazione), la garanzia terremoto è detenuta in media dall’8,1% delle
imprese e quella alluvione dal 6,5%, con percentuali molto inferiori per le
microimprese (L’assicurazione italiana 2024, pagg. 223 e 231).
Che l’obbligo di assicurarsi venga rispettato da tutte le
imprese è una condizione decisiva affinché l’assicurazione dei rischi
catastrofali naturali regga tecnicamente e possa essere offerta a premi
abbordabili. Se l’obbligo di assicurarsi è ampiamente disatteso si verifica il
fenomeno cosiddetto dell’antiselezione del rischio, cioè si assicurano prevalentemente
i soggetti maggiormente esposti ai catastrofali e viene meno l’equilibrio
tariffario.
Quanto all’obbligo di contrarre degli assicuratori,
l’inadempimento è punito con una sanzione amministrativa minima di 100.000 euro
e massima di 500.000 (comma 107). L’obbligo di contrarre è tuttavia facilmente
eludibile per via tariffaria, a meno che non si definiscano (come si dovrebbe)
criteri di tassazione identici per tutte le compagnie di assicurazione;
infatti, in caso contrario, basterà pretendere premi esagerati per le aree ed i
beni a maggiore rischio, spingendo le imprese a rivolgersi ad assicuratori di
più miti pretese.
In ogni caso, è sbagliata alla radice l’idea che tali rischi, in
un contesto di obbligatorietà, possano essere assunti da singole compagnie, con
tariffe e condizioni diverse. Immaginiamo una compagnia che ha una rete vendita
molto capace ed agguerrita in un’area ad alto rischio catastrofale naturale; se
l’evento si verifica in quell’area, essendo catastrofale, interesserà una
pluralità di beni assicurati e può generare gravi difficoltà economiche e
finanziarie all’assicuratore, se non il dissesto. Dovrebbe essere previsto un
consorzio obbligatorio di tutte le compagnie assicuratrici interessate, che si
suddividano in tal modo i singoli rischi (coassicurazione indiretta), come già
si fa da decenni e decenni per alcuni rischi, ad esempio la grandine. La legge
invece prevede che i rischi possano essere assunti dalle compagnie
assicuratrici individualmente oppure tramite consorzi volontari (comma 103).
Le condizioni di
assicurazione
Alle condizioni di la legge 213/2023 dedica lo smilzo comma 104,
che pone solo due condizioni: «un
eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15 per cento del danno e
l'applicazione di premi proporzionali al rischio.» Che i premi debbano
essere proporzionali al rischio è condivisibile e significa che non sono
applicabili tassi nazionali medi per i rischi assicurati. La disposizione
relative all’eventuale applicazione di scoperti o franchigie dimostra
l’ignoranza del legislatore dei concetti tecnici di scoperto e di franchigia,
che sono completamente diversi, ma che la legge scambia per sinonimi.
La copertura dovrebbe essere fornita con una polizza specifica
(stand alone), indipendente dal possesso di altre coperture, oppure come
estensione della polizza incendio ed altri danni ai beni? A mio avviso dovrebbe
essere del tipo stand alone per tre ragioni: 1) secondo quanto riferisce
l’ANIA, solo il 65% delle imprese dispone della polizza incendio (L’assicurazione
italiana 2024, pag. 223); 2) per una gestione consortile – che ritendo
indispensabile – è più pratico predisporre una distinta polizza ad hoc; 3) la
polizza ad hoc è più semplice da sottoscrivere e da capire da parte degli
assicurati.
In questa sede non mi sembra opportuno esaminare oltre le
condizioni di assicurazione, che comunque dovrebbero essere chiare e semplici,
sia nell’assunzione del rischio che nella liquidazione del danno.
Constatata la deficienza delle norme approvate con la legge 213/2023, l’atteso decreto attuativo vi porrà rimedio? Speriamo, in caso contrario l’esito sarà un nulla di fatto.
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