sabato 26 ottobre 2024

La balla maggiore di sempre sul finanziamento (reale) del Servizio Sanitario Nazionale

 


Il 23 ottobre è approdata alla Camera la proposta di legge di bilancio 2025, in cui il “fabbisogno sanitario standard” 2025 è quantificato in 136,7 miliardi. Per l’esattezza, il primo comma dell’art. 47 (Rifinanziamento del Servizio Sanitario Nazionale) prevede un incremento di 1,3 miliardi, da aggiungere ad altri 1,3 miliardi, già previsto dalla legge di bilancio 2024 per il 2025. Sommando i due incrementi (quello già previsto e quello aggiuntivo) il finanziamento 2024, pari a 134,1 miliardi, nel 2025 è incrementato in valore assoluto di 2,6 miliardi ed in percentuale dell’1,9%, cioè di una percentuale leggermente inferiore a quella dell’inflazione attesa per il 2025, che è del 2%. Il finanziamento della sanità pubblica cresce nominalmente, ma in valore reale, cioè al netto dell’inflazione, non c’è alcun incremento rispetto al 2024, come ha dichiarato onestamente lo stesso ministro delle finanze Giorgetti.

Nulla di cui gloriarsi, anzi, il mancato incremento reale del finanziamento del SSN vanifica le aspettative sempre più pressanti di risanamento del sistema sanitario pubblico. Ciò nonostante, la presidente del Consiglio dei ministri Meloni ha avuto l’improntitudine di farne addirittura una gloria del Governo da lei diretto, affermando che per la sanità nel 2025 sono state stanziate più risorse di sempre, lasciando intendere che si tratti di risorse reali e non nominali. Dubito che Meloni sia talmente sprovvista delle nozioni più elementari di economia e finanza da ignorare la differenza tra risorse nominali e reali. Mi sembra più plausibile che Meloni ritenga la gran parte degli italiani talmente ignorante e sprovveduta da non accorgersi del “trucco” di gabellare il finanziamento nominale come reale.

Stando al “trucco” di Meloni, dall’inizio del secolo tutti i governi che si sono succeduti avrebbero potuto sostenere di avere stanziato per il SSN nominalmente più risorse di sempre, con l’unica eccezione del 2013, quando si è verificato un decremento di circa 800 milioni nominali, rispetto all’anno precedente. Se invece si esaminano i dati statistici al netto dell’inflazione, si constata che il “fabbisogno sanitario standard” reale è stato incrementato tutti gli anni dal 2001 al 2010; è poi decresciuto fino al 2013 e risalito, riportandosi nel 2019 ai valori del 2010; nel 2020 e 2021 c’è stato un incremento reale, sotto la spinta della pandemia; negli anni successivi si è scesi di nuovo ai valori reali precovid. In sintesi, dal 2011 al 2024, fatta eccezione per il 2020-2021, il reale finanziamento pubblico della salute è rimasto bloccato al livello del 2010 o poco sotto.

La stabilizzazione della spesa reale sanitaria non è accettabile, perché nel frattempo la medicina è progredita notevolmente in tutti i campi - diagnostica, farmacologia, chirurgia – offrendo possibilità di prevenzione e cura impensabili pochi anni prima, ma che comportano notevoli incrementi di spesa (specialmente nel trattamento delle neoplasie). Mantenere la spesa sanitaria pubblica reale agli stessi livelli di tre lustri fa equivale di fatto ad un disinvestimento sociale, a negare le cure e gli esami più avanzati ed efficaci ai cittadini che non dispongono di sufficienti risorse economiche.

Su questi temi cruciali, Meloni si permette di fare becera propaganda, raccontando la balla maggiore di sempre sul finanziamento (reale) del Servizio Sanitario Nazionale.

mercoledì 2 ottobre 2024

L’assicurazione obbligatoria dei rischi catastrofali naturali made in Giorgia

 


La legge di bilancio 2024 (legge 213/2023), ai commi da 101 a 111 dell’art. 1, ha introdotto l’obbligo di assicurazione contro i rischi catastrofali naturali per gli iscritti al registro imprese, a partire dal 31/12/2024. Tali norme risultano del tutto carenti ed inadeguate e si spera che possano essere integrate e rese praticabili dal decreto attuativo, che si attende venga emesso dal Ministro delle finanze, di concerto con quello denominato “delle imprese e del made in Italy”.

Prima di entrare nel merito del provvedimento legislativo, ritengo necessario rimarcare che la gestione dei rischi catastrofali naturali non può e non deve essere trattata esclusivamente né prevalentemente dal lato assicurativo. Questo arriva per ultimo. Per primi vengono gli interventi di eliminazione e di mitigazione del rischio; pertanto, la previsione di coperture assicurative non può surrogare: a) un piano pluriennale di interventi sui rischi idrogeologici; b) una legge che imponga vincoli seri nella definizione dei piani regolatori generali e di quelli paesaggistici, tenuto conto degli aspetti geologici, pedologici ed idraulici; c) un piano pluriennale di miglioramento antisismico dei fabbricati, quantomeno nelle zone a pericolosità alta e media (zone sismiche 1 e 2). Veniamo alla legge 213/2023.

 

I rischi catastrofali naturali da assicurare

La legge 213/2023 indica come rischi catastrofali naturali «i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni» (art. 1, comma 101). Tale elenco va integrato e le singole voci vanno chiaramente definite. L’“Indagine sulle polizze a copertura dei rischi catastrofali” (giugno 2024), curata dall’IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni), riferisce che «le coperture sono molto variegate: la composizione delle garanzie catastrofali risulta eterogenea sia nel ventaglio di offerta delle coperture che nel contenuto delle stesse» (pag. 7). L’indagine IVASS rileva altresì che nessuna delle polizze esaminate cita l’esondazione, la frana è inclusa solo da 3 polizze sulle 46 esaminate e non si parla di smottamento e cedimento del terreno, la bomba d’acqua è associata all’allagamento solo in pochi casi. L’indagine IVASS non ne fa cenno, ma andrebbero contemplati anche il maremoto e le eruzioni vulcaniche. È del tutto evidente che l’emanando decreto interministeriale debba definire l’ambito dei rischi catastrofali meglio di quanto fa la legge 213/2023 e che tale ambito debba essere adottato in modo identico da tutte le imprese di assicurazione operanti nei rischi catastrofali naturali.

 

Chi e cosa deve assicurarsi contro i rischi catastrofali naturali

Come si è detto, devono assicurarsi i soggetti iscritti al registro imprese. La legge 213/2023 dice che i beni da assicurare sono quelli indicati all’attivo dello stato patrimoniale, voce B-II, numeri 1), 2) e 3); cioè: 1) terreni e fabbricati; 2) impianti e macchinario; 3) attrezzature industriali e commerciali. Appare tuttavia necessario escludere i terreni, in quanto non soggetti ai rischi catastrofali naturali. Sono inassicurabili gli immobili abusivi (comma 106). L’obbligo non è previsto per il magazzino (materie prime, semilavorati e prodotti finiti), che potrebbe essere assicurato facoltativamente.

Sono inspiegabilmente esentate dalle coperture catastrofali le aziende agricole (comma 111). Queste, in forza della legge di bilancio 2022 (legge 234/2021) sono già obbligate ad aderire ad un «Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità» (art. 1, comma 515) - cofinanziato dallo Stato con 50 milioni e gestito da ISMEA - fondo che però copre le colture, non gli immobili, gli impianti, i macchinari e le attrezzature.

 

Sanzioni per le imprese inadempienti ed obbligo di contrarre degli assicuratori

Riguardo alle sanzioni per le imprese che non rispettano l’obbligo assicurativo, il comma 102 dice che dell’inadempimento «si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.» Così formulate, le sanzioni sono fumose ed ampiamente inefficaci e c’è da attendere un’ampia evasione dell’obbligo, specialmente da parte delle microimprese (quelle con meno di 10 addetti e fatturato entro 2 milioni), che numericamente rappresentano il 94% delle unità locali. Secondo quanto riferisce l’ANIA (Associazione nazionale delle imprese di assicurazione), la garanzia terremoto è detenuta in media dall’8,1% delle imprese e quella alluvione dal 6,5%, con percentuali molto inferiori per le microimprese (L’assicurazione italiana 2024, pagg. 223 e 231).

Che l’obbligo di assicurarsi venga rispettato da tutte le imprese è una condizione decisiva affinché l’assicurazione dei rischi catastrofali naturali regga tecnicamente e possa essere offerta a premi abbordabili. Se l’obbligo di assicurarsi è ampiamente disatteso si verifica il fenomeno cosiddetto dell’antiselezione del rischio, cioè si assicurano prevalentemente i soggetti maggiormente esposti ai catastrofali e viene meno l’equilibrio tariffario.

Quanto all’obbligo di contrarre degli assicuratori, l’inadempimento è punito con una sanzione amministrativa minima di 100.000 euro e massima di 500.000 (comma 107). L’obbligo di contrarre è tuttavia facilmente eludibile per via tariffaria, a meno che non si definiscano (come si dovrebbe) criteri di tassazione identici per tutte le compagnie di assicurazione; infatti, in caso contrario, basterà pretendere premi esagerati per le aree ed i beni a maggiore rischio, spingendo le imprese a rivolgersi ad assicuratori di più miti pretese.

In ogni caso, è sbagliata alla radice l’idea che tali rischi, in un contesto di obbligatorietà, possano essere assunti da singole compagnie, con tariffe e condizioni diverse. Immaginiamo una compagnia che ha una rete vendita molto capace ed agguerrita in un’area ad alto rischio catastrofale naturale; se l’evento si verifica in quell’area, essendo catastrofale, interesserà una pluralità di beni assicurati e può generare gravi difficoltà economiche e finanziarie all’assicuratore, se non il dissesto. Dovrebbe essere previsto un consorzio obbligatorio di tutte le compagnie assicuratrici interessate, che si suddividano in tal modo i singoli rischi (coassicurazione indiretta), come già si fa da decenni e decenni per alcuni rischi, ad esempio la grandine. La legge invece prevede che i rischi possano essere assunti dalle compagnie assicuratrici individualmente oppure tramite consorzi volontari (comma 103).

 

Le condizioni di assicurazione

Alle condizioni di la legge 213/2023 dedica lo smilzo comma 104, che pone solo due condizioni: «un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15 per cento del danno e l'applicazione di premi proporzionali al rischio.» Che i premi debbano essere proporzionali al rischio è condivisibile e significa che non sono applicabili tassi nazionali medi per i rischi assicurati. La disposizione relative all’eventuale applicazione di scoperti o franchigie dimostra l’ignoranza del legislatore dei concetti tecnici di scoperto e di franchigia, che sono completamente diversi, ma che la legge scambia per sinonimi.

La copertura dovrebbe essere fornita con una polizza specifica (stand alone), indipendente dal possesso di altre coperture, oppure come estensione della polizza incendio ed altri danni ai beni? A mio avviso dovrebbe essere del tipo stand alone per tre ragioni: 1) secondo quanto riferisce l’ANIA, solo il 65% delle imprese dispone della polizza incendio (L’assicurazione italiana 2024, pag. 223); 2) per una gestione consortile – che ritendo indispensabile – è più pratico predisporre una distinta polizza ad hoc; 3) la polizza ad hoc è più semplice da sottoscrivere e da capire da parte degli assicurati.

In questa sede non mi sembra opportuno esaminare oltre le condizioni di assicurazione, che comunque dovrebbero essere chiare e semplici, sia nell’assunzione del rischio che nella liquidazione del danno.

 

Constatata la deficienza delle norme approvate con la legge 213/2023, l’atteso decreto attuativo vi porrà rimedio? Speriamo, in caso contrario l’esito sarà un nulla di fatto.