Le notizie politiche ed istituzionali
riguardanti il Molise sono in genere cattive. Finalmente è arrivata una buona notizia:
la Corte costituzionale, con la sentenza 163/2023, ha abrogato la legge
regionale 30/2009 (cosiddetto “piano casa Molise”). La sentenza è stata decisa
il 19 aprile, ma la pubblicazione è avvenuta il 27 luglio. Sarà stato il caldo
eccezionale di fine luglio o la disattenzione selettiva della stampa e degli
esponenti politici regionali, la notizia è passata sotto silenzio, benché abbia
un impatto enorme sulla gestione dell’urbanistica e del territorio. Per essere
esatti, la Corte costituzionale – su ricorso del Presidente del Consiglio dei
ministri (all’epoca Draghi) - ha abrogato tutta una serie di norme contenute
nella legge regionale 7/2022, ma qui tratterò soltanto quelle che si riflettono
sulla legge regionale 30/2009.
I “piani casa” regionali hanno preso le mosse
dall’art. 11 del decreto-legge 112/2008 (Governo Berlusconi), avente lo scopo
di ampliare e migliorare il patrimonio immobiliare, nonché di incentivare il
settore edile (“primo amore” del Berlusconi imprenditore), con misure
straordinarie e temporanee. In Molise il “piano casa” è stato varato con la LR
n. 30, dell’11 dicembre 2009 (Giunta Iorio). La legge – essendo straordinaria e
temporanea - doveva valere per due anni, dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre
2011; ma è stata prorogata al 31/12/2013 (LR 21/2011 - Giunta Iorio), poi
ancora al 31/12/2015 (LR 24/2013 – Giunta Frattura), al 31/12/2017 (LR 7/2015 –
Giunta Frattura), al 31/12/2020 (LR 24/2017 – Giunta Frattura), al 31/12/2022
(LR 1/2020 – Giunta Toma), al 31/12/2024 (LR 7/2022 – Giunta Toma). Un bel
record, per una legge che doveva durare solo due anni.
Perché il piano casa Molise è una legge
nefanda? In poche parole, perché ha consentito incrementi delle metrature fino
al 90% e, peggio ancora, di ignorare la destinazione d’uso da piano regolatore,
che diventa carta straccia, nonché minori oneri per i costruttori, come
l’abbattimento fino all’80% del costo di costruzione (da pagare al Comune) e la
possibilità di eludere gli obblighi relativi alla cessione di aree “standard” per
il verde, i parcheggi, i servizi, stabiliti dal DM 1444/1968, monetizzandoli
oppure cedendo al Comune (se questo accetta) un’area “idonea” in qualunque
altro posto nel territorio comunale.
Il DM 1444/1968 è importantissimo per
garantire uno sviluppo equilibrato degli insediamenti urbani e dunque una
migliore vivibilità. All’art. 3 esso prevede che «[…] per ogni abitante -
insediato o da insediare - la dotazione minima, inderogabile, [è] di mq. 18 per
spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a
parcheggio, con esclusione degli spazi destinati alle sedi viarie.» Per
convenzione, al medesimo articolo si precisa che, per le abitazioni, si calcola
un abitante ogni 25 mq di superficie lorda abitabile, per i servizi (negozi,
uffici, bar e ristoranti, ecc.), si conta un abitante ogni 30 mq. Sono esentati
i centri storici, quando vi sia comprovata impossibilità materiale di reperire
le aree “standard”. Grazie al “piano casa Molise” si poteva derogare ovunque,
con il concorso di quelle amministrazioni comunali “sensibili” agli interessi
dei costruttori, più che a quelli dei cittadini. Ad esempio, le amministrazioni
comunali di Termoli (sia di destra-destra, che sedicenti di centro-sinistra),
quando richieste, dal 2010 hanno accettato tranquillamente la monetizzazione
delle aree “standard” all’irrisorio prezzo di 40 euro al mq; oppure hanno accettato
aree ubicate in zone lontane da quelle di lottizzazione, di dubbia od inesistente
utilità per la comunità cittadina (per esempio, costruisco in Contrada
Mucchietti e cedo al Comune aree “standard” a Marinelle od a Colle della Torre).
La sentenza della Corte costituzionale ha
censurato tre disposizioni contenute, nell’art. 6, comma 6, lettera b) e
lettera d), numeri 1) e 2), della LR 7/2022, ultima variazione e proroga del “piano
casa”. Il numero 1), lettera d), proroga il “piano casa” dal 31/12/2022 al
31/12/2024; il numero 2), lettera d) proroga dal 30/04/2022 al 30/04/2023 la
possibilità di effettuare «interventi comportanti modifiche all’aspetto
esteriore degli edifici, anche nei territori assoggettati a tutela
paesaggistica sulla base di decreti ministeriali ove vigenti»; la lettera b)
prevede l’ampliamento fino al 20% degli immobili residenziali ubicati nei
centri storici, esistenti alla data del 31 dicembre 2014.
La Corte costituzionale impernia l’esame
giuridico sul fatto che il Codice dei beni culturali e del paesaggio (DLgs
42/2004) prevede che i piani paesaggistici regionali vadano codecisi con lo
Stato, mentre quello del Molise è stato promulgato senza alcuna condivisione
con il Ministero della cultura. Dice la sentenza: «Ne risulta un quadro
normativo regionale in cui l’ampliamento oggettivo degli interventi edilizi in
deroga, assentibili secondo la legge sul “Piano casa” (a notevole distanza di
tempo dall’approvazione di quest’ultima), non è assistito da adeguate clausole
di salvaguardia paesaggistica, in un contesto che tuttora vede inattuate le
norme del cod. beni culturali sulla pianificazione paesaggistica condivisa. Tutte
e tre le disposizioni impugnate sono, pertanto, costituzionalmente illegittime per
violazione della competenza esclusiva del legislatore statale – che, nella
materia della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, ha codificato il
principio della pianificazione paesaggistica congiunta agli artt. 135 e 145
cod. beni culturali – e per il conseguente abbassamento del livello di tutela
ambientale (art. 9 Cost.).»
Se la vicenda del “piano casa Molise” può
dirsi chiusa, non lo è quella della tutela del paesaggio e del rispetto delle
regole urbanistiche. In primo luogo la nuova Giunta regionale deve affrettarsi
a riscrivere il Piano paesaggistico, questa volta in accordo con il Ministero
della cultura; in secondo luogo occorre vigilare che, morto il “piano casa” del
2009, non se ne faccia un altro, più o meno camuffato.
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