sabato 30 luglio 2022

Segretario comunale di Termoli “condiviso” con la Provincia di Campobasso

 

Il 21 luglio il segretario comunale di Termoli ha presentato una proposta di deliberazione consiliare che il presidente del consiglio comunale ha ritenuto talmente urgente, da portarla in votazione già al consiglio del 29 luglio, omettendo l’ordinario esame preventivo (non vincolante) delle commissioni consiliari competenti. Che disporrà mai un provvedimento tanto eccezionale? Il provvedimento prevede la “condivisione” del segretario comunale con quello della Provincia di Campobasso; per essere più esatti, il bisegretario lavorerà per 16 ore a settimana per il Comune e per 20 ore a settimana per la Provincia.

Così argomenta il provvedimento: si ritiene «conveniente per entrambi gli Enti di addivenire alla stipula dell’accordo, in quanto detta determinazione consentirà ad entrambi gli Enti di contenere la spesa relativa alla remunerazione delle prestazioni professionali del Segretario Generale, a fronte di una modesta riduzione delle ore di presenza dello stesso presso le rispettive sedi che, comunque, non va a pregiudicare la funzionalità degli uffici». Il contenimento della spesa è dunque il motivo dichiarato. Ma siamo sicuri che in realtà si risparmierà qualcosa? La nomina a segretario provinciale comporta un aumento retributivo del 25%; inoltre, dato che la sede di lavoro del bisegretario diventa Campobasso, il Comune dovrà corrispondere le spese di viaggio da Campobasso a Termoli e viceversa nei giorni in cui egli si recherà in Comune. Si dice ancora che la riduzione delle ore di presenza presso il Comune è modesta. Meno della metà è una riduzione modesta? Si dice infine che la riduzione oraria «non va a pregiudicare la funzionalità degli uffici». Avrebbe così poco da fare il segretario comunale di Termoli? Il Comune di Termoli non è un “comunicchio”. Esso conta 33.000 abitanti, detiene il 57% del capitale del Cosib (nucleo industriale) ed è capofila: della Centrale unica di committenza (CUC), che include Campomarino e Guglionesi; dell’Area urbana di Termoli (AUT), che include Campomarino, Guglionesi e San Giacomo degli Schiavoni; dell’Ambito territoriale sociale (ATS), che include Acquaviva Collecroce, Campomarino, Castelmauro, Civitacampomarano, Guardialfiera, Guglionesi, Lupara, Mafalda, Montecilfone, Montefalcone nel Sannio, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Palata, Petacciato, Portocannone, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni e Tavenna. Scusate se è poco.

A prescindere dall’improvvida motivazione addotta nel provvedimento, c’è un ulteriore aspetto critico di primaria importanza. A seguito della legge 127/1997 (Bassanini bis), i segretari comunali e provinciali sono diventati di nomina politica; infatti essi sono nominati (eventualmente revocati) dai sindaci e dai presidenti provinciali, pescando da un apposito Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali. La durata del loro incarico coincide con quella dei sindaci e dei presidenti di provincia, che li nominano «non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco e del presidente della provincia, decorsi i quali il segretario è confermato.» Il doppio incarico del segretario, con prevalenza presso la Provincia, implica che il segretario comunale di Termoli non viene più nominato dal sindaco di Termoli, ma dal presidente della Provincia di Campobasso. Attualmente queste due cariche politico-istituzionali sono ricoperte dalla stessa persona, ma si tratta di un caso particolare. Nella sostanza, si certifica una diminuzione di potere del sindaco di Termoli ed un accrescimento di quello del presidente provinciale. Fatto estremamente delicato quand’anche le persone che ricoprono i due ruoli appartengano al medesimo schieramento politico, ma potenzialmente esplosivo quando siano avversari politici. In quest’ultimo caso, pur senza infrangere alcuna norma, il presidente della provincia potrebbe indurre il “suo” segretario ad esercitare un controllo particolarmente minuzioso sugli atti comunali, tale da rallentarne ed intralciarne l’azione amministrativa.

Contro il provvedimento hanno parlato i consiglieri di minoranza Stumpo, Casolino, Vigilante e Di Michele. Non è intervenuto nessun consigliere di maggioranza. Il sindaco, nella sua replica, ha presentato un’argomentazione “a sorpresa”: la motivazione del provvedimento non è il risparmio – dice il sindaco, contraddicendo il provvedimento - ma l’opportunità di assegnare al segretario comunale esclusivamente il ruolo di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; perché, conservando il ruolo di capo della macchina amministrativa e tecnica del Comune, cadrebbe in conflitto di interesse, dovendo vigilare sui suoi stessi atti.

L’art. 1, comma 7, della legge 190/2012, come modificato dall’art. 41, comma 1, lett. f), del DLgs 97/2016, dispone che: «L'organo di indirizzo [la giunta, ndr] individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza […]. Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione.» La legge ha una visione opposta rispetto a quella dell’attuale sindaco, tuttavia, consente di assegnare la prevenzione della corruzione e la trasparenza non al segretario comunale, ma ad un dirigente, preferibilmente di ruolo, motivando la scelta. Invece l’attuale sindaco propone di spogliare il segretario comunale di quasi tutti i suoi compiti, che sono notevoli e delicati: «Il segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.» (TUEL, art. 97, co. 2); «Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 108 il sindaco e il presidente della provincia abbiano nominato il direttore generale. […]» (TUEL, art. 97, co. 4).

Il consiglio comunale ha approvato il provvedimento con i voti favorevoli della maggioranza. Ora, se l’attuale sindaco sarà coerente con quanto ha affermato in consiglio comunale e ridurrà i compiti del segretario soltanto alla prevenzione della corruzione ed alla trasparenza, in tal caso, chi ne assumerà le funzioni? Chi sarà il garante della correttezza dell’attività amministrativa? Chi fornirà assistenza giuridico-amministrativa all’Ente? Chi sarà responsabile del personale? Visto che la macchina amministrativa e tecnica non può essere acefala, dobbiamo probabilmente aspettarci a breve l’assunzione di un direttore generale (consentita dalla legge), che ricopra le funzioni sottratte al segretario comunale. Alla faccia del risparmio.

martedì 5 luglio 2022

Doppio sbaglio delle opposizioni nel censurare le assunzioni presso il Servizio legale del Comune di Termoli

 

I consiglieri di opposizione del Comune di Termoli hanno emanato un comunicato in cui stigmatizzano le recenti assunzioni presso il Servizio legale comunale di due “istruttori direttivi legali” (cioè avvocati), con riferimento specifico all’assunzione della figlia di un importante esponente di maggioranza, il quale in passato ha ricoperto anche la carica di sindaco di Termoli. Il comunicato è doppiamente sbagliato, perché muove dei rilievi senza adeguato sostegno fattuale ed invece omette di criticare ciò che va fondatamente censurato.

Veniamo ai fatti. La Giunta, con delibera n. 8 del 18 febbraio 2022, ha adottato il Piano triennale del fabbisogno del personale (PTFP) 2022-2024, che è stato approvato dal Consiglio comunale il 12 maggio 2022, con delibera n. 22, unitamente al Bilancio di previsione finanziario (BPF) 2022-2024; il PTFP è stato poi modificato, per quanto attiene al 2022 ed al 2023, con la delibera di Giunta n. 142 del 31 maggio 2022. Sia nella prima che nell’ultima versione del PTFP 2022-2024, è prevista l'assunzione di un solo istruttore direttivo legale, da effettuare nel 2022.

Fin qui tutto regolare, ma ecco che il Segretario Generale, nonché responsabile del Servizio legale, il 15 giugno 2022 ha firmato la determina dirigenziale n. 1308 con cui ha assunto due istruttori direttivi legali, nelle persone dei primi due della graduatoria, formata a seguito di un precedente bando pubblico. A stretto giro, alla determina 1308/2022 è seguita la n. 1388 del 27 giugno 2022, che ha preso atto della rinuncia al posto della seconda persona in graduatoria ed ha assunto in sua vece, a scorrimento, la terza classificata. È giunto il momento di “svelare” che al secondo ed al terzo posto in graduatoria si trovano due coniugi, rispettivamente genero e figlia dell’esponente di maggioranza di cui si è detto.

Le opposizioni lamentano che l’assunzione di costei «lascia spazio a legittimi dubbi di correttezza e trasparenza». Quali? Si vuole intendere che la graduatoria del concorso pubblico per istruttori direttivi legali è stata manipolata e che la commissione d’esame si è prestata a favoritismi? Sarebbe un fatto gravissimo, con precisi connotati penali, ma appunto perché tale non può essere evocato genericamente senza indicare quantomeno precisi indizi di reato, non solo all’opinione pubblica, ma specialmente alla Procura della Repubblica.

La seconda circostanza che, a dire delle opposizioni, «potrebbe essere causa di eventuale incompatibilità della terza classificata», starebbe nel fatto che questa «successivamente alla sua decisione di partecipare al concorso ha continuato a patrocinare cause contro il Comune». Embè? Per quale motivo un’avvocatessa che ha partecipato ad un concorso per una eventuale assunzione presso il Comune non dovrebbe svolgere la sua attività di libera professionista, anche contro il Comune, fintanto che non si concretizzi un rapporto lavorativo con il Comune medesimo?

Quello che a me pare strabiliante è che le opposizioni, mentre si perdono nelle critiche inconsistenti che ho riferite, mancano di inchiodare l’Amministrazione su una questione sostanziale, grande come una casa: la illegittimità per incompetenza delle due determine dirigenziali, la 1308 e la 1388, che prevedono l’assunzione di DUE istruttori direttivi legali, invece di UNO, come stabilito dalla Giunta e dal Consiglio comunale. Quando mai un dirigente comunale, quand’anche si tratti del Segretario Generale, può decidere di testa sua le assunzioni, contro i deliberati della Giunta e del Consiglio?

Le opposizioni non dovrebbero proporre una interpellanza urgente al Sindaco, come hanno annunciato. Non c’è proprio nulla da interpellare od interpretare, c’è semplicemente da pretendere l’annullamento da parte dello stesso Segretario Generale delle determine 1308 e 1388, e l’emanazione di una nuova determina che preveda l’assunzione presso il Servizio legale del primo nella graduatoria concorsuale. Qualora il Segretario Comunale non vi dovesse provvedere, dovrebbe farlo la Giunta. Se anche questa venisse meno ai suoi doveri, l’annullamento dovrebbe essere disposto dal Consiglio comunale. In mancanza di tutto ciò, non resterebbe che rivolgersi alla Procura della Repubblica ed alla Procura della Corte dei conti.