venerdì 19 novembre 2021

Il Cosib ha perso la testa, ma fa finta di niente.

 

(Immagine satellitare della sede del Cosib. tratta da Google Maps.)


Il Cosib (Consorzio per lo sviluppo industriale della valle del Biferno) ha perso la testa, cioè il suo organo eminente di indirizzo e governo, perché - su segnalazione dell’ing. Valerio Fontana, consigliere regionale del M5S - l’ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) ha emanato il 13 luglio 2021 la delibera n. 546, con la quale ha stabilito la inconferibilità della presidenza del Comitato direttivo del Cosib al dottor Roberto Di Pardo, la cui nomina (risalente al 12/11/2020) è nulla. Vediamo le argomentazioni dell’ANAC.

La norma di riferimento è il DLgs 39/2013 (legge Severino), art. 7, co. 2, lettera c), ed in particolare il brano seguente: «A coloro che […] nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico […] non possono essere conferiti: […] c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale». Di Pardo, oltre a ricoprire la carica di sindaco di Petacciato dal 12/06/2017 a tutt’oggi, dal 20/05/2012 è consigliere dell’Unione dei Comuni del Basso Biferno (UCBB), sette dei quali partecipano anche al Cosib. Di Pardo fa dunque parte del consiglio di una forma associativa tra comuni che complessivamente superano i 15.000 abitanti.

L’ANAC si è poi interrogata su quale sia la natura giuridica del Cosib, concludendo che esso è un ente pubblico economico, come è detto espressamente all’art. 1, primo periodo, del suo statuto. Che il Cosib sia un ente di diritto pubblico è anche scritto nel dPR n. 1019 del 17 ottobre 1967, con cui il Presidente della Repubblica ha approvato lo statuto del Cosib.

L’ANAC ha infine valutato se il presidente del Cosib possa essere considerato un amministratore di ente pubblico, cioè se – oltre alla rappresentanza generale dell’ente – detenga deleghe gestionali dirette (DLgs 39/2013, art. 1, co. 2, lettera l). Stando all’art. 15 dello Statuto consortile, al presidente non sono conferiti soltanto gli ordinari compiti di rappresentanza legale ed istituzionale, ma anche specifici compiti gestionali.

Ricapitolando, Di Pardo: 1°) è consigliere in carica di una forma associativa tra comuni (l’UCBB) con popolazione superiore a 15.000 abitanti; 2°) il Cosib è un ente pubblico economico; 3°) al presidente del Cosib sono conferiti anche compiti gestionali. Dalla compresenza dei tre fattori ora citati deriva la nullità dell’incarico conferito a Di Pardo, ai sensi dell’art. 17 del DLgs 39/2013: «Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del presente decreto e i relativi contratti sono nulli

L’ANAC ha esaminato anche la posizione del vicepresidente del Cosib, l’avv. Costanzo Della Porta, sindaco di San Giacomo degli Schiavoni dal 06/06/2016 a tutt’oggi, ed anch’egli consigliere in carica dell’Unione dei Comuni del Basso Biferno, la cui posizione sembra analoga a quella di Della Porta. L’ANAC ha invece concluso che in questo caso non sussiste l’inconferibilità, perché manca il terzo requisito, il possesso di compiti gestionali, in quanto il vicepresidente non ha ricevuto deleghe da Di Pardo e non ne ha assunto le funzioni per assenza od impedimento del medesimo.

È finita qui, con Di Pardo che fa un passo indietro ed il Consiglio generale del Cosib che nomina un nuovo presidente, nel rispetto della delibera dell’ANAC? Naturalmente no.

Il 30 luglio 2021 l'Organismo di Vigilanza (OdV) del Cosib - composto dai professionisti esterni avv. Antonio Di Michele e dott. Giovanni Monti, nonché dalla dott.ssa Anna Rubino, dirigente del Servizio contabilità finanza e controllo del Cosib – hanno avviato un procedimento di esame della delibera dell’ANAC, nella veste, a loro dire, di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT). Incorrendo subito in un clamoroso “scivolone”. In base alla legge 190/2012 (anticorruzione), il RPCT è un organo monocratico, scelto dall’organo di indirizzo (Consiglio di amministrazione, Comitato direttivo e simili) «di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio [e che abbia] piena autonomia ed effettività» (art. 1, comma 7); in mancanza potrà essere indicato (con motivazione rafforzata) un dipendente non dirigente, che garantisca comunque le idonee competenze; «va evitato, per quanto possibile, che il RPCT sia scelto tra i dirigenti assegnati a uffici che svolgono attività nei settori più esposti al rischio corruttivo, come l’ufficio contratti o quello preposto alla gestione del patrimonio.» (ANAC, Delibera 1064/2019, pagg. 86-87). «È poi da escludere l’eventualità che il RPCT ricopra anche il ruolo di componente o di presidente dell’Organismo indipendente di valutazione (OIV), dell’Organismo di vigilanza (ODV) o del Nucleo di valutazione. Ciò al fine di evitare che vi siano situazioni di coincidenza di ruoli fra controllore e controllato.» (ANAC, Delibera 1064/2019, pag. 88).

L'OdV del Cosib si è dunque intestato arbitrariamente il ruolo di RPCT, ruolo che inoltre nessuno dei suoi tre membri potrebbe ricoprire neanche individualmente, perché Di Michele e Monti sono esterni e la Rubino è sì interna, ma responsabile di un servizio ad alto rischio corruttivo. Scopriamo così che il Cosib non solo non ha il presidente, ma non ha neanche il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Ciò detto, la delibera dell'OdV del 20 ottobre 2021 perde qualsiasi valore e non meriterebbe di essere commentata; tuttavia credo che a chi legge possa interessare sapere cosa ha argomentato l'OdV, nelle false vesti di RPCT. Secondo l'OdV è irrilevante che Di Pardo e Della Porta siano consiglieri dell’UCBB, in quanto non è questo ente che ha conferito gli incarichi di presidente e vicepresidente del Cosib, travisando quanto dice la legge Severino. L'OdV nega addirittura che il Cosib sia un ente pubblico - quindi non sarebbe applicabile la legge Severino - affermando contro ogni evidenza che esso «non è stato istituito da nessun Ente Locale, tantomeno è finanziato con l’apporto di denaro pubblico, proveniente dalla Regione Molise o da altri enti territoriali, che esprimono i componenti dell’Assemblea [rectius Consiglio] generale del Consorzio, tant’è che è solo vigilato dalla regione Molise.» Lo stato patrimoniale 2020 del Cosib indica un patrimonio netto di 9.755.139 euro, di cui 436.221 euro di fondo di dotazione. Cosa sarebbero questi capitali, se non denaro pubblico? L'OdV afferma che il Cosib è un soggetto autocefalo, ché «Nessuno dei suoi amministratori è nominato dalla P.A., in quanto gli stessi sono nominati dal Consiglio Generale del Consorzio stesso.», dimenticando che il Consiglio generale è formato da rappresentanti di enti pubblici (otto comuni e l’AAST di Termoli). Per l'OdV il Cosib non sarebbe un consorzio di enti locali, ma “un ente di natura associativa” al quale possono partecipare soggetti sia pubblici che privati, tenendo in non cale la circostanza sostanziale che tutti i nove consorziati sono enti pubblici. Quanto agli “incarichi di amministratore di enti pubblici”, l'OdV nega che il presidente e il vicepresidente ne abbiano, ché tutti i poteri gestionali sarebbero solo nelle mani del direttore generale. Infine l'OdV deforma la motivazione dell’ANAC relativa alla non inconferibilità del vicepresidente, accusando la posizione dell’ANAC di contraddittorietà.

Le delibere dell’ANAC si applicano, a meno di errori di fatto e di diritto. È sconfortante che il Consiglio generale del Cosib non abbia tempestivamente provveduto in tal senso e si sia rifugiato dietro la delibera sbilenca di un arbitrario RPCT. Al fine di ridare piena operatività al Cosib dovrebbe ora intervenire la Regione Molise, esercitando il suo potere di vigilanza, nominando un presidente del Cosib con le carte in regola. Se neanche questo accadrà, l’ANAC sarà costretta a intervenire di nuovo, portando il caso alla Corte dei conti.

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