Con la delibera n. 247 del 15 ottobre 2020,
la giunta comunale di Termoli ha approvato l’accordo transattivo con
Edison-ENI, che chiude il contenzioso tributario sugli impianti per
l’estrazione del metano al largo del (quasi) nostro mare, per il periodo dal
1999 al 2019.
La vicenda riguarda il pagamento dell’ICI,
dal 1999 al 2011, dell’IMU, dal 2012 al 2019, e della TASI, dal 2014 al 2019, in
riferimento a tre piattaforme (Rospo Mare A, B e C) e ad una nave serbatoio
(Alba Marina). Edison (l’ENI è subentrata solo pochi anni fa, acquisendo il
38,28% del campo di estrazione) ha fatto ricorso alle vie legali, sostenendo
che nulla è dovuto, trattandosi di impianti non accatastati ed inoltre
“imbullonati”; per Alba Marina ha anche sostenuto che fosse imponibile la
superficie del natante e non la superficie di mare impegnata dal natante stesso
(cioè quella descritta intorno alla boa di ormeggio).
Sul terreno legale le posizioni assunte da
Edison hanno ottenuto effimeri successi presso la CTP (Commissione tributaria
provinciale) di Campobasso, tutti smentiti dalla CTR (Commissione tributaria
regionale) del Molise e, cosa che conta ancora di più, dalla Cassazione Civile,
che in plurime sentenze (ultima la n. 19510 del 5 luglio 2016, emanata dalla Sezione V)
ha stabilito inequivocabilmente che, in mancanza di accatastamento, si
considera il valore di bilancio dell’impianto, che comunque non rientra nella
categoria catastale E, relativa agli “imbullonati”, ma nella D, opifici
industriali ed altri manufatti produttivi; quanto alla nave-serbatoio, deve
essere considerata la superficie di mare impegnata, non quella del natante
(quest’ultimo criterio si applica ai natanti turistico-ricreativi).
Allora tutto per il meglio? Purtroppo no.
Un motivo di incertezza è riferibile alla determinazione del valore degli
impianti da tassare, in quanto Edison si è rifiutata di fornire i relativi valori
di bilancio ed il comune di Termoli ha dovuto fare ricorso a stime, sulla base di
dati forniti dalla Capitaneria di Porto. Ma il vero macigno è un altro ed è
sopraggiunto quando, a partire dall'anno fiscale 2012, anche i comuni di Petacciato, Montenero e Vasto
hanno avanzato pretese fiscali sul medesimo campo di coltivazione offshore, che fino ad allora sembrava
pacificamente di competenza di Termoli. La CTP di Campobasso, Sezione II, con
sentenza n. 275/02/2019, del 12/04/2019, ha attribuito l’intero campo di
coltivazione al comune di Petacciato, sulla scorta della valutazione del CTU, cap.
Michele De Gregorio.
Naturalmente la valutazione del cap. De
Gregorio può essere revocata in dubbio, ma pare non esista un criterio univoco
per attribuire i vari impianti allo specchio d’acqua dei comuni in
competizione. È comunque evidente che la posizione di Termoli ne esce fortemente
indebolita. Su iniziativa di Edison-ENI, a fine luglio 2020 è stata proposta ai
legali dei comuni interessati una bozza di accordo transattivo, concernente gli
anni dal 2012 al 2019. Il testo dell’accordo approvato dalla DGC 247/2020
recepisce parte della bozza pervenuta, che in alcuni punti è stata modificata
ed altresì ampliata all’intero periodo dal 1999 al 2019.
I tributi “accertati” dal comune di Termoli – cioè quelli iscritti al bilancio finanziario per competenza – dovuti da Edison per il periodo 1999-2015 (senza considerare gli interessi moratori) ammontano a 30.169.365 euro, secondo la nota fornita il 13 ottobre 2020 dalla dirigente del Settore V. Valore che non concorda con i 41.749.770 euro, indicati nel documento pervenuto in pari data dall’avv. D’Amario, che in questa vicenda cura gli interessi del comune di Termoli. La notevole differenza tra i due dati lascia perplessi; comunque, da qui in avanti si prendono a riferimento i valori ufficiali del Comune, forniti dal Settore V. Aggiungendo all’importo dei tributi gli interessi di mora, le spettanze del comune di Termoli per il periodo 1999-2015 salgono a 32.825.423 euro.
Per il periodo 2016-2019 nella citata nota della dirigente del Settore V si dice: «Per quanto riguarda le annualità 2016-2019 le quote riferite al recupero evasione non sono state iscritte e accertate in virtù dell'incertezza della normativa sugli "imbullonati", anche con riferimento alla determinazione della base imponibile.» Poche righe dopo aggiunge: «La rinuncia all'incasso delle annualità 2016-2019, non essendoci stati accertamenti, non produce riflessi sul risultato di amministrazione.»
Queste affermazioni sono gravissime e configurano gli estremi di un cospicuo danno erariale, stimabile, estrapolando l'accertato IMU e TASI 2015, in 11.541.212 euro. Danno erariale dove la responsabilità non è solo della dirigente del Settore V, ma anche e specialmente delle sindacature e dei segretari generali che si sono avvicendati nel periodo, nonché della società Creset, incaricata dal Comune di Termoli dell’accertamento e della riscossione dei tributi. La giustificazione della dirigente, che non si sapeva se si trattasse di "imbullonati", di categoria catastale E, oppure di impianti industriali, di categoria D, non regge, perché proprio nel 2016 il Comune di Termoli è risultato vittorioso in Cassazione su questo ed altri punti sollevati da Edison, come si è detto. In ogni caso, l'amministrazione avrebbe dovuto accertare il dovuto e poi, prudentemente, aumentare dello stesso importo il FCDE, in modo da sterilizzarne gli effetti finanziari. L’avv. D’Amario è nuovamente di diverso avviso, nel suo documento (lettera N, pag. 7) afferma: «Per quanto è dato di sapere, sono in predisposizione gli accertamenti per le annualità dal 2016 al 2019.» Vedremo.
Aggiungendo al conto gli 11.541.212 di euro stimati per il periodo 2016-2019, le pretese di Termoli verso Edison-ENI, nell’arco temporale 1999-2019, salgono a 44.366.636 euro. La transazione approvata dalla giunta ammonta a 23.133.010 euro, che il sindaco – ripetendo l’affermazione della dirigente del Settore V – indica come il 70,5% del contenzioso, ignorando il periodo 2016-2019, includendo il quale la percentuale realmente recuperata scende al 52,1%.
A mio avviso, ricercare una transazione è una scelta giusta; prima di tutto, per l’incertezza dell’attribuzione geografico-amministrativa degli impianti Edison-ENI, ed anche per i tempi lunghi della prosecuzione del contenzioso ed il conseguente aggravio dei costi legali; tuttavia, nell’accordo deve rientrare anche una quota dei tributi relativi al 2016-2019, ai quali non si può rinunciare in toto.
Se
invece l’accordo ci sarà ed il consiglio comunale confermerà la delibera della giunta, i termolesi non si illudano di portare
a casa 23.133.010 euro, ché in questa cifra sono inclusi
i 10.508.699 euro già incassati anni fa coattivamente, su incarico del
comune di Termoli, da Assoservizi srl, che per tale servizio ha trattenuto per
sé circa 4 milioni di euro. Anche i 12.624.311 euro che resterebbero da
incassare in effetti non sono “puliti”, perché occorre pagare l’onorario dell’avv.
D’Amario (per inciso, lo stesso professionista che tutelava Assoservizi srl contro
il comune di Termoli, che aveva contestato l’incameramento dei 4 milioni da
parte della società di esazione). Ignoro a quanto ammonta il conto che
presenterà l’avv. D’Amario, ma potrebbe essere una notevole batosta, se
guardiamo a quanto la giunta di Petacciato ha deliberato di corrispondere al suo
legale, l’avv. Labbate, riconoscendogli il compenso di 1,3 milioni, a fronte
dell’incasso da parte del comune di 5.972.916 euro, interessi inclusi (DGC
Petacciato n. 74, del 19/08/2020).
E dal 2020 in poi? Per effetto del DL 124/2019, convertito con modificazioni nella legge 157/2019, art. 38, «A decorrere dall'anno 2020 è istituita l'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti.» (comma 1, primo periodo). L’aliquota di imposta, da applicare al valore delle piattaforme, è del 10,60 per mille, di cui il 7,60 per mille va allo Stato ed il 3 per mille ai comuni territorialmente competenti (comma 3), «individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali» (comma 4); decreto che non è stato ancora emanato.
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