Termoli, 25 giugno 2020 – di Pino D’Erminio
La Corte costituzionale, con la sentenza
116/2020, ha accolto i rilievi di incostituzionalità proposti dal TAR Molise in
merito allo “scudo legislativo” con il quale l’ex presidente della regione e
commissario ad acta della sanità molisana, arch. Paolo Di Laura Frattura,
intendeva “blindare” il POS (programma operativo straordinario) 2015-2018 dai
numerosi ricorsi amministrativi che stavano fioccando. Lo strumento adottato è
stato l’inserimento dell’art. 34-bis nel decreto legislativo 50/2017, convertito,
con modificazioni, nella legge 96/2017. Il passaggio chiave dell’articolo ora
abrogato dalla Consulta è il seguente: «[…]
il commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo
sanitario della regione Molise dà esecuzione al programma operativo
straordinario 2015-2018 […] che con il presente decreto è approvato». Così facendo, si è inteso elevare
il POS 2015-2018 da atto amministrativo a legge dello Stato, rendendo
improcedibili i ricorsi al TAR.
Il fatto specifico, da cui è scaturita la
questione di incostituzionalità rimessa alla Consulta dal TAR Molise, è stato
il ricorso presentato da Neuromed contro la riduzione dei posti letto
accreditati da 156 a 145, prevista dal POS 2015-2018. Il TAR Molise ha ritenuto
che la pretesa improcedibilità del tribunale amministrativo sollevasse tre
profili di incostituzionalità.
In primo luogo, «la
violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, in quanto, in difformità dai
princìpi di ragionevolezza e di non contraddizione, nonché dei princìpi di
legalità e imparzialità della pubblica amministrazione, verrebbe recepito in norma
di legge il contenuto di un provvedimento amministrativo che potrebbe essere
affetto da vizi di illegittimità.»
In secondo luogo, si violerebbero gli artt.
24, 103 e 113 della Costituzione, con «una
legge-provvedimento diretta a “disattivare” la tutela giurisdizionale avverso
gli atti del commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro,
interferendo sulle decisioni dell’autorità giurisdizionale.»
In terzo luogo, sarebbero violati gli artt.
117, primo e terzo comma, e 120 della Costituzione, in quanto in materia di
salute esiste una «competenza legislativa
concorrente di Stato e Regioni, materia nella quale alle leggi statali è
riservata la sola fissazione dei princìpi fondamentali».
La Consulta ha accolto il primo profilo di
incostituzionalità, «restando
assorbiti i rimanenti parametri evocati dal rimettente»,
cioè non andando oltre, essendo già sufficientemente provata l’illegittimità
costituzionale dell’articolo “incriminato”.
In conclusione, la sentenza della Consulta
ha riportato il POS 2015-2018 alla sua natura di “normale” atto amministrativo,
che, in quanto tale, è soggetto alla giurisdizione amministrativa. Non hanno
invece fondamento le interpretazioni frettolose della prima ora, che hanno
visto nella sentenza della Corte costituzionale un “annullamento” del POS
2015-2018 e l’innesco di un effetto domino di incalcolabili proporzioni.
Semplicemente, i soggetti che, in conseguenza dell’applicazione del POS
2015-2018, ritengono di avere subito una concreta lesione dei loro interessi
legittimi possono ora ricorrere al TAR, al quale spetterà sentenziare caso per
caso.
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