Il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri di nomina della nuova struttura commissariale del sistema sanitario del Molise contiene alcune innovazioni di un certo rilievo, rispetto al decreto di nomina della precedente struttura commissariale.
Vediamo in sintesi cosa è rimasto uguale.
Il Commissario ad acta, con l’ausilio del
Vicecommissario, deve: (a) attuare il programma operativo del triennio in corso
e predisporre ed adottare quello del triennio successivo; (b) controllare la
correttezza contabile e gestionale non solo dell’ASReM, ma anche della Gestione
sanitaria accentrata (GSA) presso la Regione, che gestisce i rapporti con
Neuromed e Gemelli Molise; (c) programmare gli investimenti; (d) vigilare
sull’appropriatezza delle prestazioni sanitarie; (e) intervenire per ricondurre
i tempi di pagamento dei fornitori in quelli di legge; (f) verificare che la
Regione trasferisca all’ASReM le maggiorazioni di imposta per il risanamento
dei conti; (g) verificare che la Regione non adotti, anche in via legislativa,
provvedimenti in contrasto con il rientro dal disavanzo sanitario.
Oltre agli indicati doveri di indirizzo e
controllo, il Commissario ad acta ha il potere di firma sugli accreditamenti
dei privati, sui contratti con i privati accreditati e sui contratti
interregionali relativi alla mobilità passiva (molisani che si curano in altre
regioni).
C’è infine l’impegno di portare a
compimento il Percorso attuativo della certificabilità (PAC), cioè l’adozione
di schemi contabili comuni e verificabili per tutte le ASL e per tutte le GSA
in Italia, introdotti dal Decreto del Ministero della salute del 1° marzo 2013.
E veniamo alle novità.
Il punto più rilevante del nuovo decreto è
il xviii, dove si dice che il Commissario ad acta definisce e assegna gli «obiettivi del Direttore generale dell’ASReM
in coerenza con il Piano di rientro». In tal modo viene affermata la
dipendenza gerarchica del DG ASReM dal Commissario ad acta, affermazione non pleonastica,
in quanto il DG ASReM riferisce normalmente al Presidente della Regione, che lo
nomina. Tale trasferimento della dipendenza gerarchica va letto insieme
all’art. 2, comma 81-bis, della legge 191/2009, che dà al Commissario ad acta
la facoltà di proporre al Presidente della Regione la rimozione del DG
dell’azienda sanitaria qualora «riscontri
il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro».
Certo siamo lontanissimi dai poteri previsti dal primo e dal secondo Decreto
Calabria (rispettivamente DL 15/2019 e DL 150/2020), dove il Commissario può
disporre, non solo proporre, la motivata rimozione del DG e sostituirlo con un
Commissario straordinario, nominato d’intesa con la Regione o, in difetto, dal
Ministro della salute; tuttavia, con la precisazione al punto xviii si rafforza
la capacità del Commissario ad acta di agire sulla struttura operativa del
servizio sanitario regionale.
Altro nuovo punto significativo è il xx,
dove si insiste sulla «predisposizione di
un piano di restituzione delle risorse destinate al SSR e non ancora erogate
dal bilancio regionale». Ci si riferisce alle maggiorazioni fiscali IRPEF (+ 0,30)
ed IRAP (+ 0,15) che i molisani devono pagare ogni anno, finché il SSR non
raggiungerà l’equilibrio di bilancio. Si tratta di poco meno di 20 milioni all’anno,
che la Regione dovrebbe girare per intero alla sanità, dopo avere detratto due
milioni relativi alla rata annuale dell’anticipazione di cassa, concessa nel
2008 dalla Cassa depositi e prestiti, da ripagare in 30 anni. Nel 2019, per l’anno
d’imposta 2018, la Regione ha girato all’ASReM solo 13,6 milioni, trattenendo
indebitamente 4,3 milioni. Si tratta di un fenomeno non nuovo, che nel periodo
2015-2018 ha sottratto all’ASReM circa 30 milioni.
Il punto xv invoca la «verifica del fondo rischi del consolidato
sanitario regionale». Con questa espressione criptica ci si riferisce all’inserimento
nel fondo rischi del conto economico consolidato ASReM e GSA 2019 di 39,6
milioni, che hanno incrementato la perdita da 80 a 120 milioni. Tale accantonamento
è stato inserito in bilancio, benché contestato come ingiustificato dal
precedente Commissario e dal Tavolo tecnico ministeriale. La vicenda si
riferisce alla sospensione nel 2002, a seguito del terremoto, del pagamento di
47,2 milioni di contributi previdenziali, che l’INPS ancora attende di
recuperare ed ai quali si sono aggiunti 39,6 milioni per interessi,
sanzioni ed oneri di riscossione. L’INPS ha erroneamente richiesto all’ASReM la
cifra complessiva di 86,8 milioni, mentre in realtà il debitore è la Regione,
in conseguenza della legge regionale 9/2005, di scioglimento delle ASL
preesistenti all’ASReM, che all’art. 13 stabilisce che l’ASReM non può essere
gravata di nessuno dei rapporti giuridici preesistenti, di cui si fa carico la
Regione; inoltre, con la legge regionale 11/2016, la Regione si è impegnata a
restituire i 47,2 milioni di contributi sospesi in rate annuali di 3,2 milioni,
a partire dal 2017, cosa che non è avvenuta. I redattori del bilancio consolidato
2019 del SSR hanno ritenuto che l’ASReM potrebbe essere tenuta a pagare non i
47,2 milioni del debito iniziale, ma i 39,6 milioni di interessi, sanzioni ed
oneri. Ragionamento che non tiene conto della LR 9/2005 ed è affatto bislacco,
in quanto non si vede come Tizio possa essere tenuto a pagare interessi,
sanzioni ed oneri per un debito di Caio.
Al punto xii si richiama il DLgs 502/1992,
art. 8-quinquies, comma 2-quinquies: «In
caso di mancata stipula degli accordi di cui al presente articolo,
l'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater delle strutture e
dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario
nazionale interessati è sospeso.» Di per sé tale richiamo è superfluo, ma può
segnalare l’intenzione ministeriale di una gestione rigorosa degli accordi con
le strutture accreditate, specialmente per quanto concerne l’extrabudget, che è
largamente praticato specialmente da Neuromed.
Un’ultima considerazione riguardo agli
obiettivi definiti prioritari nel decreto: adottare ed attuare il PO 2019-2021;
predisporre, adottare ed attuare il PO 2022-2024. Evidentemente il PO 2019-2021
è già dato per definito, mentre quello 2022-2024 è ancora da predisporre. Su
questo è necessario intervenire per ribaltare il paradigma che il risanamento
debba essere prioritariamente economico e solo in secondo luogo rispettoso dei LEA
(livelli essenziali di assistenza). Al primo posto occorre mettere la
ricostruzione del SSR del Molise, al fine di erogare livelli ottimali di
assistenza, ed al secondo posto il ripianamento del disavanzo, che può realizzarsi
stabilmente solo come conseguenza della ricostruzione del SSR, non viceversa.
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