giovedì 25 giugno 2020

La sentenza 116/2020 della Corte costituzionale riporta il POS 2015-2018 alla condizione di atto amministrativo, non lo annulla


Termoli, 25 giugno 2020 – di Pino D’Erminio

La Corte costituzionale, con la sentenza 116/2020, ha accolto i rilievi di incostituzionalità proposti dal TAR Molise in merito allo “scudo legislativo” con il quale l’ex presidente della regione e commissario ad acta della sanità molisana, arch. Paolo Di Laura Frattura, intendeva “blindare” il POS (programma operativo straordinario) 2015-2018 dai numerosi ricorsi amministrativi che stavano fioccando. Lo strumento adottato è stato l’inserimento dell’art. 34-bis nel decreto legislativo 50/2017, convertito, con modificazioni, nella legge 96/2017. Il passaggio chiave dell’articolo ora abrogato dalla Consulta è il seguente: «[…] il commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario della regione Molise dà esecuzione al programma operativo straordinario 2015-2018 […] che con il presente decreto è approvato». Così facendo, si è inteso elevare il POS 2015-2018 da atto amministrativo a legge dello Stato, rendendo improcedibili i ricorsi al TAR.
Il fatto specifico, da cui è scaturita la questione di incostituzionalità rimessa alla Consulta dal TAR Molise, è stato il ricorso presentato da Neuromed contro la riduzione dei posti letto accreditati da 156 a 145, prevista dal POS 2015-2018. Il TAR Molise ha ritenuto che la pretesa improcedibilità del tribunale amministrativo sollevasse tre profili di incostituzionalità.
In primo luogo, «la violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, in quanto, in difformità dai princìpi di ragionevolezza e di non contraddizione, nonché dei princìpi di legalità e imparzialità della pubblica amministrazione, verrebbe recepito in norma di legge il contenuto di un provvedimento amministrativo che potrebbe essere affetto da vizi di illegittimità.»
In secondo luogo, si violerebbero gli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione, con «una legge-provvedimento diretta a “disattivare” la tutela giurisdizionale avverso gli atti del commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro, interferendo sulle decisioni dell’autorità giurisdizionale.»
In terzo luogo, sarebbero violati gli artt. 117, primo e terzo comma, e 120 della Costituzione, in quanto in materia di salute esiste una «competenza legislativa concorrente di Stato e Regioni, materia nella quale alle leggi statali è riservata la sola fissazione dei princìpi fondamentali».
La Consulta ha accolto il primo profilo di incostituzionalità, «restando assorbiti i rimanenti parametri evocati dal rimettente», cioè non andando oltre, essendo già sufficientemente provata l’illegittimità costituzionale dell’articolo “incriminato”.
In conclusione, la sentenza della Consulta ha riportato il POS 2015-2018 alla sua natura di “normale” atto amministrativo, che, in quanto tale, è soggetto alla giurisdizione amministrativa. Non hanno invece fondamento le interpretazioni frettolose della prima ora, che hanno visto nella sentenza della Corte costituzionale un “annullamento” del POS 2015-2018 e l’innesco di un effetto domino di incalcolabili proporzioni. Semplicemente, i soggetti che, in conseguenza dell’applicazione del POS 2015-2018, ritengono di avere subito una concreta lesione dei loro interessi legittimi possono ora ricorrere al TAR, al quale spetterà sentenziare caso per caso.